Un sito web per sostenere la legge nazionale dell’onorevole Basso (Pd) contro la diffusione del gioco d’azzardo

Pdl Basso sottoscritto anche dall’on. Carra

 

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(Jamma) Per sostenere la proposta di legge n.574 dell’onorevole del Pd Lorenzo Basso contro la diffusione del gioco d’azzardo è da oggi disponibile anche un sito web “non è un gioco“.

Informatico, esperto di business intelligence, genovese trentasettenne, Lorenzo Basso, segretario regionale del Partito Democratico della Liguria e oggi deputato è stato tra i promotori della prima legge Regionale contro le slot machine, la legge ligure n. 17 dell’aprile 2012. Da quell’esperienza è nata la proposte di legge nazionale n.574, presentata alla Camera lo scorso 27 marzo, proprio per regolare l’azzardo legale in Italia. Per informare e documentare il suo lavoro è stato anche fatto un sito. Si chiama“Non è un gioco” e contiene tutte le informazioni sulle dimensioni del fenomeno e sulla legge e chiede di sostenere il processo legislativo a suon di like.
La proposta di legge in sintesi

  • Vieta la pubblicità dei giochi, sotto qualunque forme, anche sul web;
  • impone la stampa di grandi e ben visibili formule di avvertimento contro i rischi del gioco su tutti i tagliandi e le schedine, come avviene per i pacchetti di sigarette;
  • attribuisce ai sindaci specifiche competenze in materia di apertura di sale da gioco e di installazione di slot machines. Perché chi conosce meglio il territorio può scegliere con più attenzione dove e come consentire la pratica del gioco;
  • pone specifici divieti all’apertura di sale da gioco e all’installazione di slot machines vicino a lughi sensibili, come scuole, ospedali, luoghi di culto, impianti sportivi e giovanili;

 

Di seguito il testo integrale della proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

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ART. 1.
(Definizione).

1. Ai fini della presente legge, per « giochi » si intendono tutti i giochi che prevedono vincite in denaro e rispetto ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge attività di regolazione e controllo.

ART. 2.
(Divieto di propaganda pubblicitaria).

1. Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:

« 4. È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro. Sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da centomila a cinquecentomila euro ».

ART. 3.
(Formule di avvertimento).

1. I commi 5 e 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, devono essere riportate sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi, in modo da coprire almeno il 20 per cento della superficie. Qualora la probabilità di vincita non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. Qualora l’entità dei dati da riportare relativamente alle probabilità di vincita sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono indicare la possibilità di consultare note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate nei siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui è esercitata come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto dell’accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e di organizzazioni del settore privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone affette da malattie correlate al gioco d’azzardo patologico (GAP).

5-bis. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a cinquantamila euro, irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni commesse nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse, la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare del punto di vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti stessi, nel- l’ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo ».

ART. 4.
(Autorità competente per l’autorizzazione all’esercizio del gioco lecito).

1. L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni de- gli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni.

ART. 5.
(Limitazioni all’autorizzazione dell’esercizio del gioco lecito).
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 4 non è concessa qualora il locale o l’esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette.
L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza.
Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.

2. Le regioni e i comuni possono stabilire altri luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione di cui all’articolo 4, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.

ART. 6.
(Disposizioni sull’efficacia).

1. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come sostituiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, acquistano efficacia dal 1o gennaio 2014. A decorrere dalla medesima data sono abrogati i commi 4-bis e 6 del citato articolo 7. Fino al 31 dicembre 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi 4, 4-bis, 5, 5-bis e 6 del medesimo articolo 7, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 
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