Puglia, Consiglio regionale avvia l’esame delle norme di contrasto al gioco patologico

 

(Jamma) La Regione Puglia avvia l’esame di un provvedimento in materia di contrasto del gioco patologico. La proposta prevede una serie di azioni preventive e protettive “soprattutto per i giovani di informazione e di educazione sui rischi del gioco d’azzardo”. Nel provvedimento sono previste anche norme che limitano la pubblicità sui giochi d’azzardo e il divieto per quella che può “raggiungere soggetti minorenni e per la pubblicità ingannevole”.

“Si permette” spiega il primo firmatario Angelo Disabato “con la proposta di legge, di programmare, pianificare e organizzare servizi e interventi sia sociali che sanitari capaci di attuare percorsi di cura e assistenza ai giocatori d’azzardo patologici e ai loro familiari”. Il primo passaggio è previsto per lunedì 30 settembre in Commissione Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura.

 

Questo il testo integrale del provvedimento :

 

P.d.L.: “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)”

 

 

 

Art. 1

Finalità

  1. Le finalità della presente legge sono dirette alla prevenzione, al trattamento terapeutico ed al recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d’azzardo patologico (GAP).

 

Art. 2

Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:

a) favorisce l’accesso delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

b) favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;

c) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house.

d) favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e delle associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi del GAP.

 

Art. 3

Competenze delle Aziende sanitarie locali.

1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza dei Dipartimenti delle dipendenze istituiti presso le Aziende sanitarie locali.

2. Presso ciascun Dipartimento per il trattamento delle dipendenze è previsto almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e ad eventuali specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.

 

Art. 4

Osservatorio regionale sul GAP.

1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L’Osservatorio è composto dall’Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali.

3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1;

c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.

4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.

 

 

Art.5

Campagna informativa di prevenzione.

1. All’interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;

b) il numero verde di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c);

c) i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP presso i Dipartimenti delle dipendenze;

d) un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere, in collaborazione con l’Osservatorio di cui all’articolo 4, iniziative di informazione sul territorio regionale sui rischi derivanti dal GAP, anche all’interno delle strutture scolastiche.

 

Art. 6

Sorveglianza sanitaria nelle case da gioco.

1. Presso ogni casa da gioco e sala bingo deve essere presente un’area dedicata all’informazione sulle attività di prevenzione con riferimento ai nuclei operativi previsti presso i Dipartimenti delle dipendenze istituiti da ciascuna Azienda sanitaria locale.

 

Art. 7

Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto.

1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze, di cui all’articolo 3, possono avvalersi, anche mediante apposita convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di auto-mutuo aiuto che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.

Art.8

Norma finanziaria

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)” con una dotazione finanziaria per l’anno 2012 in termini di competenza e di cassa di € 100.000,00 alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “ Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione “ UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

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