ADM: le scommesse accettate vanno pagate anche in caso di quote errate; pena la decadenza della concessione

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(Jamma) L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una comunicazione ai concessionari del gioco pubblico ha spiegato di essere spesso destinataria di comunicazioni da parte degli stessi, che informano l’intenzione di non pagare biglietti vincenti ovvero pagarli ricalcolandone l’importo qualora, per un errore nell’inserimento, sia stata offerta una quota troppo alta.

A tal proposito, l’Agenzia ricorda che l’art. 6, comma 1, del DM 1 marzo 2006, n. 111, stabilisce che “sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale” e che l’art. 9, comma 2, del citato DM dispone che “… l’importo della vincita è pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco”.

La Commissione di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) del DPR 15 dicembre 2003, n. 385, più volte chiamata a definire la soluzione di controversie sulle scommesse sportive, ha stabilito che le vincite vadano pagate agli aventi titoli anche in caso di quote errate, argomentando che ipotesi simili rientrano nel rischio di impresa che si assumono le società concessionarie delle scommesse.

Fermo restando le azioni di natura civile che i concessionari potranno attivare, si invitano gli stessi concessionari a provvedere al tempestivo pagamento di tutti i biglietti vincenti regolarmente registrati dal totalizzatore nazionale.

Gli Uffici destinatari per conoscenza effettueranno le dovute verifiche e, in caso di mancato pagamento agli aventi titolo, attiveranno i procedimenti amministrativi convenzionalmente previsti tra cui, nei casi di particolare gravità l’avvio del procedimento di decadenza della concessione.

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