Tar Toscana. Il comune è libero di vietare attività di gioco nel proprio centro storico

(Jamma) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, ha rigettato il ricorso di una sala giochi contro il comune di Forte dei Marmi che le aveva imposto la cessazione dell’attività in quanto si trattava di una delle attività vietate nel centro storico.

L’esercizio in questione, infatti, da semplice sala giochi aveva recentemente aggiornato la propria attività adibendo il locale all’istallazione di apparecchi per il gioco lecito eroganti vincite in denaro, c.d. Videolottery, grazie alla licenza ex. art. 88 del Tulps rilasciata dalla Questura di Lucca. Il problema è che la sala si trova nel centro storico del comune che nell’aprile scorso è stato oggetto di un provvedimento che ha imposto il divieto di attività di gioco d’azzardo.

I giudici toscani hanno precisato che: “Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree”.

Pertanto, il Comune conserva il potere di limitare le attività presenti nel centro storico. “Né si ravvisa alcuna incompetenza del Comune, come denunciato dal ricorrente, nell’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale, in quanto la stessa non vieta un’attività autorizzata (in base a propria competenza) dalla Questura di Lucca, ma si limita a stabilire che la stessa non può essere svolta all’interno del centro storico, fermo restando che fuori di questo ambito l’autorizzazione rimane pienamente operativa.

In conclusione, dal momento che l’attività intrapresa dalla società ricorrente rientra tra quelle vietate dalla delibera di cui sopra, il provvedimento che ne ha disposto la cessazione è pienamente legittimo”.