L’ imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche dal titolare della ricevitoria all’interno della quale operano totem collegati a “bookmakers” esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.
È quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria con sentenza dell’aprile scorso.
I fatti
La pronuncia fa seguito al ricorso in appello presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva accolto il ricorso presentato dal titolare di una ricevitoria oggetto di accertamento fiscale riguardante l’imposta unica sulle scommesse.
Per la Commissione Provinciale Tributaria “per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.689 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. L’accertamento era infatti riferibile all’anno 2015.
Per il Collegio l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha il carattere di imposta sul volume d’affari per le plurime ragioni che essa riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell’IVA.
L’imposta unica, istituita dal suddetto decreto legislativo, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
Per il ricevitore non troverebbe applicazione la lett. b) del comma 646 L. 190/2014 in caso di apparecchi che si dicono irregolari, ma che non è stato provato servivano ad effettuare concorsi a pronostici e scommesse a quota fissa.
Parte appellata, dunque, invoca l’applicabilità del c.d. Preu. L’avviso di accertamento per cui è causa ha effettivamente accertato l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ed ha comminato le sanzioni relative, per un totale di oltre 244mila euro.
Per la Corte Tributaria, invece, il Preu si applica solo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (AWP e Vlt), mentre nel caso di specie l’awiso di accertamento ed il verbale della Guardia di finanza hanno accertato che nell’esercizio controllato erano installati 5 apparecchi per la raccolta a distanza di giochi pubblici (Totem) privi di collegamento alla rete ADM, circostanza questa non smentita dall’appellante.
Quindi va confermato il principio per il quale in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di operatori esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta.