Apparecchi da gioco online. Non sanzionabile la sola messa a disposizione se manca l’organizzazione

 

 

(Jamma) “La sola predisposizione presso qualsiasi esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online in violazione del divieto dell’articolo 7, comma 3-quater, del Dl 158/2012 non configura la contravvenzione di cui all’articolo 4 della legge 401/89 essendo al contrario necessario la predisposizione di personale e mezzi conformata in modo tale da concretare la condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi richiesta da tale disposizione”. Il Tribunale ( di Milano in questo caso ndr) avrebbe dovuto verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato in relazione alla situazione di fatto risultante dalla attività della polizia giudiziaria escludendo ogni automatismo e valutando se la condotta posta in essere fosse o meno riconducibile all’articolo 4 legge 401/89, se cioè la normale attività di gioco venisse svolta in piena autonomia dal singolo utente, non richiedendosi l’intervento del personale presente nei locali, verificandone , nel caso, le mansioni effettivamente svolte. Lo ha stabilito la Terza Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza del 1 ottobre scorso enunciando un principio di diritto.