Verini (Pd). Un pdl contro l’evasione fiscale e per una gestione più trasparente dei giochi pubblici

(Jamma) Un testo di legge per prevenire l’evasione fiscale e le infiltrazioni criminali e aumentare la trasparenza nella gestione societaria delle attività del settore dei giochi e delle scommesse è quanto si ripropone di fare l’onorevole del PD Walter Verini attraverso la proposta presentata in questi giorni alla Camera.

Nell’articolo 1 della proposta di legge che nella precedente legislatura è stata presentata come primo firmatario, dall’onorevole Jean Leonard Touadi, è disciplinato l’utilizzo del personale dipendente dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle Forze di polizia ai fini dell’acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico. L’articolo 2 prevede una responsabilità solidale in capo a: rappresentanti legali, amministratori, anche di fatto, e soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone.

Si introduce una sanzione amministrativa da 100.000 a 200.000 euro per i soggetti che, a qualunque titolo, attuino o promuovano in Italia campagne informative e di pubblicità in favore di soggetti esteri che raccolgono gioco in Italia e per coloro i quali realizzano attività di gioco sul territorio nazionale per conto di operatori di gioco non autorizzati dall’AAMS.

Il provvedimento introduce una sanzione pecuniaria a carico del giocatore, rapportata alla somma giocata attraverso la rete Internet presso operatori di gioco non abilitati alla raccolta in Italia. Nel caso in cui il giocatore alimenti conti di gioco tenuti da operatori non autorizzati, lo stesso è punito, oltre che con la sanzione rapportata alla somma giocata, anche con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme trasferite sul conto di gioco. Inoltre si rende ancor più severo il sistema sanzionatorio, previsto dall’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in tema di apparecchi da gioco con vincita in denaro, inasprendo le sanzioni per chiunque favorisca la disponibilità sul mercato o consenta l’accesso dei giocatori ad apparecchi da gioco con vincita in denaro, non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate ai commi 6e7 dell’articolo 110 del TULPS. L’articolo 6 afferma un principio di valenza generale secondo il quale le società che operano nel settore dei giochi, per l’ottenimento e per il mantenimento delle relative concessioni, devono far conoscere l’identità degli effettivi proprietari delle partecipazioni. Si prevede l’obbligo per le società fiduciarie e i trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l’identità del soggetto mandante.  L’obbligo è esteso anche ai fondi di investimento, per i quali l’obbligo è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio. È vietata anche la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi a parte di soggetti partecipati, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino l’identità del soggetto mandante.

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