Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge regionale “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

All’Art. 52 “Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati” si legge: “Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attivita’ turistico-ricettive e commerciali), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attivita’ e al mantenimento della continuita’ aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti: (…) campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione”.

All’Art. 56 “Contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore dell’industria, dell’artigianato, delle attivita’ professionali e della formazione professionale” si legge: “1. Limitatamente al 2020, alle imprese industriali e artigiane, singole e collettive ivi comprese le societa’ cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali, e agli esercenti attivita’ professionale, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, con sede legale o operativa in Valle d’Aosta, nonche’ agli enti di formazione iscritti all’Albo regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attivita’ e al mantenimento della continuita’ aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti: (…) campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione”.

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