Nell’ambito dell’esame – in Commissione Bilancio del Senato – del ddl di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche ́ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, è stato dichiarato improponibile, per estraneità di materia, l’emendamento dei senatori Damiani, Lotito e Paroli (FI) inerente il rafforzamento dei controlli sul gioco minorile e l’introduzione del Registro unico nazionale di autoesclusione.
Di seguito il testo dell’emendamento dichiarato improponibile dal presidente della Commissione Bilancio:
55.0.4
Damiani, Lotito, Paroli (FI)
Dopo l’articolo 55 aggiungere il seguente:
«Art. 55-bis (Rafforzamento controlli gioco pubblico minorile)
- Per rendere maggiormente efficace il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza da parte delle Autorità preposte, dal 1° maggio 2023 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: “9-quater. L’accesso alle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età da parte dell’esercente tramite esibizione di un documento di riconoscimento. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le soluzioni tecnologiche idonee a garantire l’attivazione ed il funzionamento del Registro unico nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dalle attività di gioco ed a verificare l’assenza dell’avventore dal Registro stesso all’atto della presentazione del documento di riconoscimento, nel rispetto della disciplina vigente in materia di dati personali”.
- Le condotte elusive dei controlli di cui alla lettera a) sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata.
- Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precedenti commi è destinata all’incremento del fondo di cui al comma 603, articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»