“1. L’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato. 2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 415 milioni di euro per l’anno 2019, 1.200 milioni di euro per l’anno 2020 e 2.100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 3.715 milioni di euro per il triennio 2019-2021″.
E’ quanto si legge nel disegno di legge “Modifica alla legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici” d’iniziativa dei senatori di Forza Italia CANGINI, BERNINI, BARACHINI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, CONZATTI, DE SIANO, LONARDO, MALLEGNI, MALAN, SICLARI, PAGANO, PICHETTO FRATIN, BIASOTTI, FANTETTI, ALDERISI, FLORIS, SERAFINI, MASINI, RONZULLI, RIZZOTTI e AIMI pubblicato al Senato.
Si legge nella presentazione: “Come noto, a gennaio gli importi degli assegni previdenziali erogati dai diversi enti previdenziali sono sottoposti ad una rivalutazione, il meccanismo automatico attraverso il quale l’importo delle prestazioni medesime viene adeguato all’aumento del costo della vita al fine di proteggere il potere d’acquisto del trattamento previdenziale pensionistico. L’adeguamento è effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): rientrano quindi sia le pensioni dirette sia quelle indirette, a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo. Nel corso degli anni frequenti sono stati gli interventi legislativi in materia pensionistica, attivati anche con il fine di un contenimento della spesa pubblica: sino al 31 dicembre 2011, la perequazione avveniva in tre fasce all’interno del trattamento pensionistico complessivo e l’adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100 per cento per le pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo INPS; scendeva al 90 per cento per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75 per cento per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo; con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stato disposto il blocco dell’indicizzazione nei confronti delle pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS.
Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all’inflazione (+ 2,7 per cento nel 2012 e + 3 per cento nel 2013); la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni, sistema prorogato dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016). Conseguentemente, sino al 31 dicembre 2018, per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo l’adeguamento avviene in misura piena (100 per cento); per le pensioni di importo superiore e sino a 4 volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95 per cento dell’adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a 5 volte il minimo l’adeguamento è pari al 75 percento; adeguamento che scende al 50 percento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il minimo e al 45 per cento per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.
Ora, l’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021. Alla luce della legge di bilancio 2019, il nuovo meccanismo porta a 7 il numero delle fasce progressive di importo delle pensioni, confermando l’adeguamento all’inflazione del 100 per cento solo per gli assegni fino a 3 volte il minimo del trattamento INPS (pari a 1.522,26 euro lordi mensili per il 2018 e a 1.539 per il 2019).
Di seguito, si riporta sinteticamente il meccanismo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo INPS.
La misura della rimodulazione delle rivalutazioni sui trattamenti pensionistici coinvolge circa il 58,6 per cento dei trattamenti pensionistici, secondo le stime della relazione tecnica presentata dal Governo in sede di approvazione della legge di bilancio2019. Volendo quantificare le differenze rispetto ai 5 scaglioni vigenti fino al 31 dicembre 2018, tenendo presente che l’adeguamento pieno corrisponde ad una rivalutazione pari all’1,1 per cento, nulla cambia per la prima fascia, fino a 1.522,26 euro lordi, con un adeguamento confermato al 100 per cento. Con le ricadute della legge di bilancio 2019 lo Stato in 3 anni acquisisce il primo anno euro 415 milioni, il secondo anno euro 1,2 miliardi, il terzo anno euro 2,1 miliardi, per un totale di euro 3.715 milioni in un triennio. Per esempio, la persona che riceve euro 2.537 di pensione lorda al mese, perderà euro 78 nel 2019, euro 156 nel 2020 e euro 299 nel 2021, per una perdita complessiva nel triennio 2019-2021 di euro 533 euro; se un pensionato riceve euro 4.059 lordi di pensione mensile, perde euro 117 nel 2019, euro 546 nel 2020 e euro 1.053 nel 2021, per un totale di euro 1.716. Dal 2022 lo schema introdotto dalla legge di bilancio 2019, salvo proroghe o nuove modifiche, dovrebbe tornare alle 3 fasce previste dalla legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001). Con il presente disegno di legge, per un principio di equità sociale, si intende anticipare il ritorno alle fasce previste da tale legge”.