Con il ritiro di quasi tutti gli emendamenti di opposizione, si è aperta nel pomeriggio di ieri la seduta di Consiglio regionale per l’esame del Ddl “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022”.
Il presidente Stefano Allasia ha dato il via ai lavori d’Aula in seguito alle interlocuzioni tra maggioranza e opposizione in mattinata e nel pomeriggio: Giorgio Bertola (Ev), Francesca Frediani (M4o/Up), Raffaele Gallo (Pd) e Sarah Disabato (M5s) hanno appunto annunciato il ritiro della parte più corposa dei 4.600 emendamenti che insistevano sul testo.
Da segnalare l’approvazione degli emendamenti di opposizione che prevedevano l’abolizione dell’articolo 1 del testo iniziale. Tale articolo, in sostanza, avrebbe permesso la caccia anche in caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, per ungulati, cinghiale, volpe e tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi e per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale.
Abrogato anche l’articolo 22, in tema di gioco legale, nonché gli articoli 24, 25 e 26 sempre relativi a tale argomento. Per quanto riguarda il settore del gioco, restano quindi solo l’articolo 21 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 19/2021), l’articolo 23 (Modifiche all’articolo 10 della 1.r. 19/2021) e l’articolo 79 (Modifiche alla l.r. 19/2021).
Il testo, con i relativi emendamenti residui, è stato votato sino all’articolo 32 e l’esame del provvedimento proseguirà nella seduta di oggi. Gli articoli sono 91.
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Di seguito i tre articoli sul gioco rimasti:
Articolo 21 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 19/2021): “1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: ‘d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli'”.
Articolo 23 (Modifiche all’articolo 10 della 1.r. 19/2021): “1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della 1.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: ‘e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze'”.
Articolo 79 (Modifiche alla l.r. 19/2021): “1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)) le parole: ‘e delle altre forze dell’ordine coinvolte’ sono soppresse. 2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è soppresso. 3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/2021 è soppressa. 4. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 19/2021 è abrogato”.
Di seguito i quattro articoli sul gioco abrogati:
Articolo 22 (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 19/2021): “1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 19/2021 le parole: ‘e a quelli formativi di secondo grado della Regione’ sono sostituite dalle seguenti: ‘secondari di secondo grado e alle sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)'”.
Art. 24. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 19/2021): “1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19/2021 le parole: ‘al regime autorizzatorio previsto’ sono sostituite dalle seguenti: ‘ai regimi amministrativi previsti’. 2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: ‘a) gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)'”.
Art. 25. (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 19/2021): “1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 19/2021 le parole ‘alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘la chiusura definitiva degli apparecchi’. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente: ‘1 bis. L’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 26, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa dell’obbligo della rimozione degli apparecchi per il gioco reinstallati in numero superiore rispetto a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016’. 3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente: ‘4 bis. La violazione del divieto contenuto nel secondo periodo dell’art. 7, co. 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio utilizzato’. 4. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente: ‘5 bis. La violazione del divieto contenuto nell’art. 16, co. 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio da gioco'”.
Art. 26. (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 26 della l.r. 19/2021): “1. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della l.r. 19/2021, in deroga alle disposizioni contenute nell’ articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) e nell’articolo 16, comma 2 della l.r. 19/2021, consentono alle tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali specificate, nonché alle rivendite di generi di monopolio i quali avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, in attuazione della l.r. 9/2016, di reinstallarli senza osservare i limiti di distanza dai luoghi sensibili, nei limiti e alle condizioni in essi previsti. 2. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 19/2021 dopo le parole: ‘articolo 23, commi 1’ sono inserite le seguenti: ‘1 bis ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2’. 3. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 19/2021 si applica solo alle nuove aperture di esercizio di cui all’articolo 16 della l.r. 19/2021”.