Novantuno articoli e oltre mille emendamenti presentati dalle opposizioni: questi i numeri salienti dei lavori sulla “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022”, aperti ieri presso il Consiglio regionale del Piemonte.

L’assessore Andrea Tronzano ha illustrato il provvedimento, un disegno di legge che, “nell’ambito dell’attività di razionalizzazione e coordinamento dell’ordinamento, interviene per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, anche per renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato – Regioni” ed evitare contenziosi.

I settori su cui il Ddl interviene sono diversi: agricoltura e caccia, attività estrattive, edilizia sociale e movimenti migratori, foreste, governo del territorio, elettromagnetismo, trasporti, pari opportunità, usi civici, commercio, sanità, impegni istituzionali.

Sono intervenuti molti consiglieri di quasi tutti i gruppi opposizione, manifestando contrarietà al provvedimento, specie per quanto riguarda alcune questioni relative alla caccia, al gioco legale e alle attività estrattive.

L’Aula, i cui lavori sono proseguiti nel pomeriggio, è stata convocata anche stamattina con lo stesso ordine del giorno.

Le modifiche riguardanti la normativa sul gioco d’azzardo

Le modifiche contenute nel disegno di legge sono state introdotte a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni, dagli operatori privati e dalle associazioni di categoria sulla l.r. 19/2021. Esse sono di natura esclusivamente tecnica e intendono supportare i Comuni e gli operatori nella corretta applicazione della normativa. L’art. 21 introduce modifiche sulla formazione per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che semplificano la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 2, lett. d) facendo chiarezza rispetto ad aspetti ritenuti critici dalle associazioni di categoria (ad es. Confcommercio).

L’art. 22 stabilisce definizioni univoche rispetto all’equipollenza tra la formazione erogata dalle c.d. scuole superiori e quella erogata dal sistema regionale di “Istruzione e Formazione Professionale” (IeFP) che, ai sensi della normativa vigente, rappresenta una delle modalità per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Gli artt. 23 e 24 contengono una migliore formulazione tecnico-giuridica delle norme originarie. Con l’articolo 25 si provvede, apportando le opportune integrazioni all’art. 23 l.r. 19/2021, a colmare alcune lacune normative in materia di sanzioni mancanti rispetto ad illeciti previsti dalla l.r. 19/2021.

In particolare il comma 1 intende porre rimedio ad una discrasia tra l’art. 16, co. 2 che stabilisce l’interdizione dell’esercizio delle attività di gioco e la relativa installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, RD 773/1931 ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa dai c.d. luoghi sensibili e l’art. 23, co. 1, che stabilisce per tale illecito una sanzione amministrativa e la chiusura temporanea da 5 a 10 giorni dell’apparecchio messo in funzione nonostante il divieto. A fronte di divieto occorrerà stabilire la sanzione della chiusura definitiva dell’esercizio, non una chiusura temporanea.

Il comma 2 colma un vuoto normativo rispetto al divieto di cui all’art. 26 co. 1, l.r. 19/2021, stabilendo la relativa sanzione. Il comma 3 introduce la sanzione attualmente mancante nell’art. 7, co. 2, il quale introduce il divieto di consentire ai minori degli anni 18 di utilizzare gli apparecchi e i congegni per il gioco di cui all’art. 110, co. 7, c bis) RD 773/1931 (quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita).

Infine, il comma 4 stabilisce la sanzione per l’illecito di cui all’ art. 16, co. 3, il quale prescrive che le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno. L’art. 26 elimina un refuso che ha determinato un rinvio normativo errato da parte dell’art. 26 co. 3, relativo alle reinstallazioni, alle sanzioni disciplinate dall’art. 23 anche per le nuove aperture. In particolare, il rinvio operato all’art. 23 co. 1 in toto, norma che contiene anche l’art. 16, co. 2, il quale stabilisce il divieto per le nuove aperture di installare apparecchi per il gioco ad una distanza inferiore a 300 metri o 400 metri (a seconda della fascia di popolazione dei comuni) dai luoghi sensibili, ha determinato un orientamento interpretativo della giurisprudenza torinese fuorviante che potrebbe determinare contenziosi onerosi per la Regione. Viene affermato da un nutrito numero di sentenze di Corte d’Appello, che anche le reinstallazioni di apparecchi per il gioco debbono osservare la distanza dai luoghi sensibili, violando la ratio della norma contenuta nell’art. 26, norma transitoria introdotta proprio per consentire ad alcuni vecchi esercenti di derogare il c.d. distanziometro.

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