Approvata in Piemonte, con 27 voti favorevoli e 12 contrari, la “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022”. Il provvedimento, nell’ambito dell’attività di razionalizzazione e coordinamento dell’ordinamento regionale, interviene per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, anche per renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato – Regioni, risolvendo talune incertezze interpretative ed attuative, nonché alcune possibili situazioni di contenzioso con lo Stato. Approvati diversi emendamenti di opposizione che sono andati a toccare soprattutto i temi della caccia e del gioco legale.

In materia di gioco pubblico, considerando il testo originario della legge, restano in piedi solo gli articoli 21, 23 e 79, che riportiamo di seguito.

Articolo 21 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 19/2021): “1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: ‘d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli’”.

Articolo 23 (Modifiche all’articolo 10 della 1.r. 19/2021): “1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della 1.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente: ‘e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze’”.

Articolo 79 (Modifiche alla l.r. 19/2021): “1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)) le parole: ‘e delle altre forze dell’ordine coinvolte’ sono soppresse. 2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è soppresso. 3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/2021 è soppressa. 4. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 19/2021 è abrogato”.

C’è stato infine il via libera a un importante emendamento del consigliere Andrea Cerutti (Lega). La norma vigente vieta la partecipazione ai giochi “con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. E’, altresì, vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c bis), del regio decreto 773/1931”.

Con l’emendamento dell’esponente leghista viene modificata la norma mantenendo il divieto per i soli apparecchi di cui all’art.110. comma 7, lettera c-bis che distribuiscono tagliandi e c-ter) e non per quelli che riproducono esclusivamente audio e/o video che sono privi di interazione con il giocatore.

Articolo precedenteMilan, Alessandro Florenzi ai microfoni di StarCasinò Sport: “Con il Tottenham prestazione sontuosa, faremo di tutto per continuare questo sogno”
Articolo successivoCanadian Gaming Summit 2023, l’iGaming svela il segreto del boom dell’industria canadese dei giochi