
Pubblicato alla Camera il Dossier “Verifica delle Quantificazioni” – realizzato dal Servizio Bilancio dello Stato e dal Servizio Commissioni – riguardante il Dl Fiscale approvato al Senato. Con riferimento all’articolo 16, commi 7 e 8, che trattano l’attribuzione di somme alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano si legge quanto segue:
“La norma, modificata dal Senato, stabilisce che (in attuazione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi), la somma spettante, a titolo definitivo, alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell’anno 2021 (comma 7).
Il testo iniziale del decreto aveva attribuito 50 milioni a ciascuna delle due province autonome: il comma 7 è poi stato emendato dal Senato in prima lettura. Si rammenta che ai sensi del citato Accordo, secondo un comunicato di fonte istituzionale del 28 ottobre 2021 “Per quanto riguarda le tasse sul gioco d’azzardo […] per il passato la Provincia di Bolzano riceve dallo Stato 100 milioni di euro una tantum e il Trentino 90 milioni.” L’attribuzione delle risorse è subordinata all’effettiva sottoscrizione dell’accordo richiamato (comma 8). Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del comma 7 ha ascritto alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto si limita a ribadire l’importo dell’onere. La relazione tecnica riferita al maxiemendamento (con il quale, si ricorda, l’iniziale stanziamento di 100 milioni è stato incrementato a 190 milioni, differenziando le somme per i due enti coinvolti), aggiorna gli oneri ascritti alla disposizione e riferisce che il comma 7 è finalizzato a dare completa attuazione all’Accordo richiamato dalla norma. In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento disposto”.