Sul tema è scontro tra maggioranza e opposizione, Micucci (PD): “Vogliono favorire i gestori di sale slot, ci stiamo organizzando per contrastare la pdl”. Borroni (FdI): “Con la modifica alla legge regionale si salvaguardano il contrasto fattivo alla dipendenza patologica da gioco d’azzardo e le attività che rispettano le prescrizioni”

Ieri mattina, durante la seduta della Commissione Sanità delle Marche, era all’ordine del giorno la trattazione delle modifiche proposte dalla Giunta in merito alla Legge regionale sul contrasto al gioco d’azzardo. Il testo normativo in esame interviene solo in relazione agli articoli di competenza del settore commercio con la modifica di 6 articoli.

In particolare: l’art. 3 elenca le definizioni di gioco lecito, gioco d’azzardo patologico, sala da gioco, sala scommesse, punti per il gioco e strutture ricettive per categorie protette; l’art. 5 disciplina le regole per l’apertura di nuove attività in particolare individua le distanze dai c.d. luoghi sensibili e le tipologie di luoghi sensibili interessati dalle disposizioni. Consente ai comuni l’indicazione di fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco e delega ai predetti enti eventuali previsioni urbanistico territoriali per la localizzazione delle sale da gioco. Viene inoltre espressamente prevista l’irretroattività della legge nei confronti degli esercizi la cui attività sia stata autorizzata prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2017. Sono elencate infine una serie di casistiche non equiparabili a nuova apertura (le ipotesi di subingresso nell’attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell’attività conseguente a procedure di sfratto). Sono altresì esclusi dalle nuove disposizioni gli apparecchi che, successivamente alla data di pubblicazione sul BUR della legge, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta; l’art. 7 specifica il perimetro normativo di riferimento del divieto di pubblicità; l’art. 14 adegua la disciplina sanzionatoria alle nuove previsioni; l’art. 16 regola l’entrata in vigore della legge; l’art. 19 infine stabilisce l’invarianza finanziaria derivante dall’attuazione della presente legge.

Sul tema è intervenuto il consigliere Francesco Micucci (PD), che non ha usato mezzi termini: “Tutto per favorire i gestori di sale slot. Non solo spostano i limiti delle distanze delle sale giochi dai luoghi sensibili, ma addirittura tolgono ai Comuni l’autonomia che con la giunta di Luca Ceriscioli avevamo dato per consentire ai sindaci di individuare ulteriori restrizioni. Oggi si vuole concedere ai titolari delle sale slot anche la possibilità di portare a 6 ore, anziché 12, l’obbligo dello stop al gioco. Per fare questo hanno adottato pure un percorso d’urgenza, come se la priorità per la gente marchigiana fosse la legge sul gioco d’azzardo. Ci stiamo organizzando per contrastare questa proposta della Giunta di Francesco Acquaroli e spero che anche le associazioni che combattono le dipendenze, la ludopatia tra queste, facciano sentire la loro voce”.

Pronta la replica del consigliere Pierpaolo Borroni (FdI): “Abbiamo ben presente la piaga della ludopatia tanto da star investendo 5 milioni di euro per l’assistenza, la prevenzione, l’informazione, l’educazione, il contrasto e il monitoraggio di questa problematica. Come maggioranza di centrodestra siamo sempre stati in prima linea nel contrastarla e nel dare supporto a chi ne è affetto e a chi, come le famiglie, ne subiscono le conseguenze. Quindi, non accettiamo lezioni morali da nessuno, tanto meno dal consigliere Francesco Micucci che intende sempre tutto come polemica politica strumentale e senza costrutto. Non è il nostro modo di agire. Le modifiche che sono frutto di un confronto serio e costruttivo e che hanno messo in evidenza come più delle sale slot ad alimentare la ludopatia sia il mondo del gioco online che, purtroppo, sfugge a qualsiasi tipo di normativa regionale e che, al contrario, dovrà essere affrontata a livello internazionale. Da parte nostra, lo ribadisco, abbiamo il dovere morale di investire fondi, così come abbiamo fatto, per contrastarne gli effetti sulle persone affette direttamente da ludopatia e da chi ne è colpito indirettamente. Preciso, inoltre, come attraverso la normativa regionale modificata si salvaguardino due obiettivi. Il primo relativo al contrasto fattivo alla dipendenza patologica da gioco d’azzardo. La seconda: la tutela delle attività che, stando la normativa nazionale in vigore, rispettano tutte le prescrizioni. Di certo, rispedisco le accuse di presunti favoritismi al mittente”.

Riportiamo di seguito il dettaglio con tutte le modifiche alla legge sul gioco d’azzardo inserite nella proposta di legge della Giunta regionale:

L’articolo 3 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da gioco o da scommesse individuate al successivo comma 3, lettera c), d), nonché agli altri esercizi commerciali pubblici, circoli privati, associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco che comportano vincite in denaro contante o virtuale o all’installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 e 110 comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); le disposizioni si applicano ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai circoli privati nonché alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse; ai fini della presente legge, si definisce per: a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente; b) gioco d’azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall’OMS e dalla normativa nazionale e comunitaria; c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 così come definito dall’articolo 86 del medesimo; d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 773/1931; e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito che comportano vincite in denaro contante o virtuale differenti dalle precedenti lettere c) e d), all’interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico; f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi”.

L’art. 5 comma 2 è sostituito dal seguente: “E’ vietato l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri, per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, calcolati secondo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli atm e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette”.

L’art 5 comma 3 è eliminato

L’art. 5 comma 4 è sostituito dal seguente: “Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.

All’art 5 è aggiunto il seguente comma 7: “Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio”.

All’art. 5 è aggiunto il seguente comma 8: “Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste al comma 3 del presente articolo”.

All’art. 5 è aggiunto il seguente comma 9: “Per “nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” si intende il collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. 773 /1931 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettuata dopo la pubblicazione della presente legge sul BUR”.

All’art. 5 è aggiunto il seguente comma 10: “ Le disposizioni di cui al presente articolo relative alle distanze si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia stata autorizzata dall’entrata in vigore della l.r. 3/17”.

All’art. 5 è aggiunto il seguente comma 11: “L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell’attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell’attività conseguente a procedure di sfratto” .

All’art. 5 è aggiunto il seguente comma 12: “Sono in ogni caso esclusi dal divieto gli apparecchi che, successivamente alla data di pubblicazione della legge, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta”.

All’art. 5 è aggiunto il seguente comma 13: “Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze previste venga meno per fatti sopravvenuti”.

L’articolo 7 è sostituito dal seguente: “E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare l’articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.

L’art. 14 comma 1 è sostituito dal seguente: “Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate dall’articolo 5 comma 2. Per le medesime violazioni può essere disposto il sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)”.

L’art. 16 comma 4 è sostituito dal seguente: “La presente legge entra in vigore a far data dal giorno successivo alla pubblicazione . Sono abrogate le DGR n. 841 del 24 luglio 2017, l’art. 10 comma 1, l.r. 2 dicembre 2021 n. 34”.

All’articolo 16 inserire il comma 5: “Gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree di cui all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni previste dall’articolo 5 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge”.

Alla l.r. 3/2017 è aggiunto il seguente articolo 19 (Invarianza finanziaria): “Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.

Ricordiamo infine che una proposta di legge della Lega inerente le attività di gioco, approvata a fine novembre 2021, ha prorogato l’obbligo di adeguamento al distanziometro al 31 luglio 2023.

Articolo precedenteSvezia, avvertimenti e sanzioni per gli operatori di gioco in percentuale sulla spesa dei giocatori
Articolo successivoMarketing di affiliazione, dal Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt una conferma per GGL: è illegale