‘Dl Manovrina’ e contenzioso concessionari slot. Ecco il testo del provvedimento di definizione del contenzioso

 

(Jamma) Di seguito il testo integrale dell’articolo contenuto nella bozza del Decreto di correzione dei Conti Pubblici ( Manovrina) all’esame oggi del Consiglio dei Ministri.

Norma Giochi

Art. 5

(Ulteriori disposizioni in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

1. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini dell’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 sia accompagnata da prova idonea dell’avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d’appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2. Entro il 15 ottobre 2013, le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 1. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 1, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d’appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

Relazione Illustrativa

La proposta normativa integra la disciplina posta dall’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102. In particolare, ferme restando le prerogative della Corte dei conti in termini di valutazione di accoglimento o meno della richiesta di definizione agevolata del giudizio di responsabilità, si garantisce al soggetto istante che, in caso di accoglimento, la somma dovuta sarà comunque pari a quella versata in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze. Tale somma non potrà mai essere inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado. Infine, il comma 2 fornisce un necessario coordinamento fra la norma soppressa e la norma sopravveniente, al fine di rendere interamente coerente il nuovo impianto normativo.

Relazione tecnica

La proposta normativa si limita ad integrare la disciplina posta dall’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, aggiungendo una nuova modalità di definizione agevolata della controversia. In particolare, da un lato l’importo del pagamento viene ridotto al 20% della condanna originaria ma, dall’altro, la parte è obbligata ad accompagnare la richiesta con la prova dell’avvenuto versamento della somma in un apposito deposito vincolato. In ragione di ciò, pur essendo difficile quantificare esattamente il numero dei soggetti che preferiranno aderire a tale formula in luogo di quella prevista dall’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (che, pur prevedendo una più condanna più onerosa – pari al 25% della condanna – consente un pagamento dilazionato nel tempo), è ragionevole aspettarsi una compensazione tra il minor importo dei singoli versamenti conseguenti alla nuova norma e l’ampliamento del numero di coloro che riterranno più conveniente addivenire a tale modalità di definizione della controversia.