Nell’ambito dell’esame degli emendamenti alla Manovra in corso in Commissione Bilancio della Camera, è stata dichiarata inammissibile la proposta di modifica a prima firma Lucaselli (FdI) che mirava a introdurre misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro.
Di seguito il testo integrale dell’emendamento:
(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro)
1. Per garantire più efficientemente il divieto di cui all’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
«9-quater. L’accesso alle aree degli esercizi dotati di autorizzazioni di cui all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del predetto Testo unico, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica da parte dei gestori o di personale da essi incaricato della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna conservazione dei dati presso gli esercizi, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nell’ambito delle concessioni in essere.».
2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, raddoppiate nell’importo e nella durata.