
Nell’ambito della discussione sulla Manovra in Commissione Bilancio del Senato Forza Italia ha segnalato alcuni emendamenti riguardanti il settore del gioco. Li riportiamo di seguito:
51.0.68
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 51-bis.
1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l’indotto del comparto agricolo colpiti dall’emergenza pandemica COV1D-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 34 per cento e per quella a ”distanza” al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 25 per cento e per quella a ”distanza” al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 20 per cento e per quella a ”distanza” al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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11.0.37
Damiani, Toffanin, Gallone (FI-UDC)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)
1. La dotazione del fondo per l’intrattenimento digitale ”First Playable Fund” di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 6 milioni per l’anno 2022.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.».
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165.0.53
Damiani (FI-UDC)
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 165-bis.
1. Al fine di garantire l’attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare all’istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall’articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall’anno 2022.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 260.000 euro a decorrere dall’anno 2022 dell’importo del fondo speciale di parte corrente di cui all’allegata tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze».