Nulla cambia per gli operatori e gestori di slot e attività di gioco legale in merito ai termini previsti per l’adeguamento alle distanze minime dai luoghi sensibili, ovvero settembre 2022. 

Il Dipartimento degli Affari Regionali ha chiarito quali sono le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 14 del 11/08/2021, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” che presentano profili di illegittimità costituzionale.
Si tratta dell’articolo 64 che apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, recante “Norme sul governo del territorio”. In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 54 della legge n. 38 del 1999, recante la disciplina delle trasformazioni urbanistiche in zona agricola. La scelta della Regione di assumere iniziative unilaterali, al di fuori dell’accordo con lo Stato, che ha condotto alla recente approvazione del Piano territoriale, si pone, in contrasto anche con il principio di leale collaborazione (con riferimento alla leale collaborazione ai fini della pianificazione paesaggistica, con specifico riferimento proprio al PTPR del Lazio cfr. Corte cost. n. 240 del 2020).
Alla luce di tutto quanto sopra indicato, l’articolo 64, comma 1, lett. a) è illegittimo poiché si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, con riferimento agli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che costituiscono norme interposte, nonché con l’articolo 9 della Costituzione in tema di tutela del paesaggio e con il principio di leale collaborazione.

Con riferimento all’articolo 75 (“Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n.16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche”) vanno rilevati profili di illegittimità in relazione alle disposizioni infradescritte in quanto contrastanti con la potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», i cui princìpi fondamentali, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale.

Articolo 81 (Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica).
L’articolo  dispone la Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica, previa riduzione dei confini di tale parco alla luce di una relazione descrittiva allegata alla legge in esame (allegati C e D).
Va evidenziato il palese contrasto dell’articolo in esame con l’art. 23, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per effetto del quale:
«1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all’articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco.»

 

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