Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha approvato, con 26 voti a favore e 16 contrari, la proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cosiddetto “collegato” di ventitré articoli. Il voto è arrivato alle ore 3,25 dopo la discussione sul maxi subemendamento della Giunta sostitutivo dell’articolo 22, che si compone di 156 commi, e le dichiarazioni di voto. Dall’urbanistica all’agricoltura, dalle politiche sociali all’ambiente, dalla sanità al lavoro, il collegato tocca tutti i campi della legislazione regionale. Incluso il settore del gioco d’azzardo all’articolo 15.
Il provvedimento sottopone ai limiti del distanziometro non solo le nuove aperture, come previsto dalla precedente versione della legge, ma anche i punti di gioco già esistenti sul territorio che hanno, per adeguarsi, quattro anni di tempo che diventano cinque anni in caso di autorizzazione decorsa dal 1° gennaio 2014. Gli esercizi pubblici come bar e tabacchi avranno invece solamente 18 mesi per rimuovere le slot.
Di seguito il testo della legge Regionale L.R. 05 Agosto 2013, n. 5 modificata dopo il voto del Consiglio
Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP) |
Art. 1 1. La Regione, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d’azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea e, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta, altresì, disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato. 1. Ai fini della presente legge si intende per: Art. 3 1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all’impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative. Art. 4 1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate a raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto. 1 bis. I comuni possono individuare “ulteriori limitazioni a altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti al comma 1, tenendo conto dell’impatto sul territorio della distribuzione oraria , della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica. “1-ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive.”; 2. I comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. (4) Art. 5 1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale “Slot free-RL”, di seguito denominato marchio. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali: Art. 6 1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. L’Osservatorio analizza, altresì, i dati e le dinamiche legate al fenomeno e rappresenta le diverse istanze coinvolte, comprese quelle delle associazioni antimafia. “2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i comuni trasmettono all’Osservatorio, entro un anno dall’approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all’articolo 4.” Art. 7 1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. E’, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro. (7) Art. 8 1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all’ingresso e all’interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati. Art. 9 1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza. Art. 10 1. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, ed il relativo impegno economico, al fine di promuovere: Art. 11 1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1. “Art. 11 bis (Norme transitorie)
4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale Art. 12 1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 7, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012. Art. 13 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, e relativa istituzione di un apposito fondo nell’ambito del programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. |