Lazio. I punti chiavi del progetto di legge sul gioco d’azzardo presentato in Consiglio regionale

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(Jamma) La commissione Politiche sociali e salute della Regione Lazio tornerà a riunirsi giovedì 18 luglio, alle ore 12, per l’esame della proposta di legge concernente: “Diposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” presentata lo scorso 30 maggio e  che vede prima firmataria la consigliera Olimpia Tarzia.

La proposta di legge si compone d 10 articoli, questi i punti principali:

All’art.1 vengono definite le finalità nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali.

All’articolo 2 si disciplina la collocazione delle sale da gioco, le quali non possono essere ubicate in un raggio di 300 mt da dai luoghi di ritrovo delle categorie più deboli ed a rischio, quali gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, le strutture sanitarie, i luoghi di aggregazione giovanile, autorizzando i Comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili da tutelare . Vengono previsti sconti sulle tassazioni locali agli esercizi che rinunciano ad installare o rimuovono le slot machine.

All’art.3 viene sancito il divieto di pubblicizzare l’apertura o l’esercizio delle sale da gioco.

All’art. 4 si delineano gli obblighi dei gestori delle attività da gioco. I gestori infatti dovranno esporre il materiale informativo con il quale si spiega ed evidenzia quelli che sono i rischi correlai al gioco e inoltre dovranno evidenziare ai giocatori la possibilità di utilizzo all’interno delle sale da gioco di dispositivi in grado di limitare il tempo e gli importi di gioco. E’ istituita una tessera “anti-minori” al fine di un controllo più efficace.

All’articolo 5 si prevede la sorveglianza sanitaria nelle sale da gioco con un’area dedicata all’informazione sui rischi e sulle attività di prevenzione.

All’articolo 6 si prevede la possibilità di organizzare corsi di formazione per il personale delle sale da gioco con lo scopo di prevenire gli eccessi di gioco ed individuare le situazioni di rischio.

All’articolo 7 si affida il compito alle Aziende sanitarie di promuovere le attività di monitoraggio, prevenzione e trattamento della dipendenza da gioco.

Inoltre all’articolo 8 le Aziende dovranno promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione, anche tramite l’istituzione di un numero verde appositamente dedicato. Tali campagne informative saranno incentrate prioritariamente sui giovani, nelle istituzioni scolastiche e ale fasce svantaggiate.

All’articolo 9 la Regione promuove e sostiene l’attività delle associazioni e organizzazioni di volontariato impegnate a contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo.

All’articolo 10 si stabiliscono le sanzioni comprese tra i 5.000 e i 20.000 euro.