Di seguito tutti gli interventi e gli emendamenti approvati nell’Aula del consiglio regionale del Lazio nell’ambito della discussione sull’articolo 15, riguardante il settore giochi, nell’ambito del “Collegato”.
Corrado (M5S): “L’emendamento inserisce all’interno della legge regionale che noi abbiamo sul GAP e di contrasto al gioco d’azzardo il requisito ulteriore di valutazione che hanno poi anche i Sindaci che emettono ordinanze sul territorio in materia di contrasto al gioco d’azzardo e ordinanze restrittive spesso degli orari di apertura e di chiusura delle slot, piuttosto che di regolamenti ad hoc volti proprio a contrastare la diffusione del fenomeno. Inserisce il requisito dell’esigenza di tutela della salute e della quiete pubblica. È importante perché spesso le ordinanze sindacali vengono impugnate dai gestori e dai detentori delle slot e delle videolottery quando le Amministrazioni procedono, in realtà, ad una valutazione anche di concerto con le ASL rispetto all’impatto sulla salute pubblica della piaga del gioco d’azzardo. È una valutazione che mancava all’interno della legge e che, a mio avviso, è fondamentale perché ci sono studi ampiamente dimostrati, ma anche valutazioni ripeto delle nostre ASL, che dimostrano la forte correlazione che c’è tra alcune patologie e la dipendenza dal gioco d’azzardo”. Parere favorevole della Giunta. Il Consiglio approva.
L’assessore Sartore sull’emendamento D12/1 a firma Leodori: “Riguarda l’esclusione di questa limitazione per le scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corsa all’ippodromo”. Il Consiglio approva.
Emendamento 465, a firma Colosimo, Ghera, Righini (FdI). Colosimo: “Questo emendamento va a modificare in realtà semplicemente il titolo, perché, come abbiamo visto spesso in Commissione e recentemente in Commissione è il titolo scelto era fuorviante. Per cui, chiediamo di modificare “slot free Srl” in “No slot”, ovvero una cosa che sia comprensibile a tutti e di impatto immediato“. Parere favorevole della Giunta. Il Consiglio approva.
Emendamento 468, a firma Parisi. Parere della Giunta contrario. Parisi: “Il tema è relativo alla certezza del diritto, cioè di applicare queste nuove norme nel momento in cui viene a scadere la concessione, quindi non applicarle sulle realtà vigenti che hanno la concessione in essere, altrimenti evidentemente non è applicabile. Sarebbe utile un ripensamento da parte della Giunta, almeno in una eventuale riformulazione che consenta agli operatori che sono in essere di continuare a lavorare e poi applicare le nuove norme quando la concessione viene a scadenza”. Tripodi (Lega): “È un emendamento che ha una logicità, naturalmente nel rispetto delle due parti, sia dell’azienda che delle persone ludopatiche. Chiedo di entrare nel merito di questo emendamento, che ritengo opportuno e dettagliato proprio per entrare nel merito e tutelare tutto il mondo che gira intorno a questa situazione. Anche con una riformulazione, anche tramite una proposta di modifica, sarebbe veramente da prendere seriamente in considerazione. Il nostro voto sarà favorevole. Chiedo anche di sottoscriverlo”.
Leonori (Pd): “Ritengo che il comma nell’attuale formulazione non abbia l’intento di mettere in discussione il diritto delle attività, ma quello di rendere esecutive le azioni che noi stabiliamo di inserire nelle leggi. Noi ci siamo concentrati più volte sulle distanze. Ci sono attività presenti all’interno di quelle distanze che potrebbero rimanere a vita in quelle aree, perché già presenti. Non esistono in questo momento, nella nostra legge regionale, previsioni su cosa avviene sull’esistente. Diverse Regioni si sono espresse dando un tempo per ammortizzare gli investimenti. Sappiamo che in questo caso noi ci incrociamo anche con una gara nazionale per la riassegnazione. A mio parere, abbiamo due strade: o approviamo l’articolo così come è scritto oppure la formulazione che ha presentato il presidente Parisi in questo momento, personalmente, non mi convince, perché lascia troppo aperta la strada al non applicare le norme, su cui tanto ci siamo soffermati. È vero che esistono delle attività economiche, è vero che ci sono dei lavoratori, ma è anche vero che ci sono tante persone che vedono la loro vita rovinata da questa tipologia di attività. La mia proposta è o appoggiare il parere contrario della Giunta o, se è necessario, eventualmente riformulare, perché la formulazione attuale personalmente non mi convince. Con tanti Consiglieri avevamo anche lavorato per rendere esecutive le distanze dai luoghi sensibili che abbiamo inserito più volte nelle leggi”.
L’assessore Sartore: “La riformulazione dell’emendamento Parisi si inserisce sostituendolo al comma 3 dell’articolo 11-bis (Disposizioni transitorie): “Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui al comma 6, lettere a) e b), e all’articolo 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazione decorsa dal 1 gennaio 2014”.
La riformulazione è accettata dal proponente dell’emendamento.
Corrado (M5S): “Intervengo per effettuare la dichiarazione di voto contraria e motivarla. A nostro avviso, la formulazione precedente già presente nel testo, prevedendo un termine di adeguamento temporale entro i tre anni a disposizione, che voglio ricordare a tutti sono in vigore da sette anni nella nostra legge, perché è stata la prima legge approvata dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura, parliamo della legge n. 5 del 2013, fissa un termine abbastanza ampio e congruo rispetto al tema delle nuove concessioni che dovrà mettere a bando lo Stato, che teneva conto dei tempi necessari per effettuare la gara. Sullo stesso punto insistevano anche delle nostre proposte emendative, che erano più restrittive. Un punto di caduta poteva essere e rimanere il termine che era previsto nella norma. È stato, invece, ulteriormente ampliato e questo ci vede contrari“.
Parisi: “Quello che è in discussione oggi è lo stato di diritto. Non possiamo noi scaricare l’inadempienza dello Stato, che non indice nuove gare di concessione, sull’operatore privato che sta lavorando. È lavoro. Questo è lavoro, sono investimenti. Quindi, la formulazione che è stata trovata è una formulazione di mediazione. Penso che quando noi mettiamo un termine e questo termine è un termine che non riguarda l’attività del privato, ma riguarda soltanto l’eventuale inadempienza dello Stato, stiamo mettendo una incertezza e stiamo usurpando il diritto del privato che ha investito. Nonostante questo, credo che questo emendamento sia comunque una buona mediazione. Però, ritengo che sia molto importante tenere sempre presente l’ottica di chi le nostre leggi, che noi qui variamo, le deve applicare e soprattutto di come cambiano il contesto operativo di chi lavora”. Il Consiglio approva.
Emendamento 471 a firma Corrado (M5S): “L’emendamento incide sul comma 2 dell’articolo, in particolare sul termine che viene assegnato agli esercenti per l’adeguamento alle limitazioni previste sempre dall’articolo 4. La formulazione attuale dell’articolo prevede diciotto mesi. La proposta che faccio con l’emendamento è di restringere tale previsione a dodici mesi, partendo dal presupposto che ‒ ripeto ‒ noi abbiamo una legge regionale che è entrata in vigore sette anni fa e che già prevedeva delle limitazioni alle quali molti gestori non si sono adeguati. C’è stato sufficiente tempo per farlo, posto che si sta rimaneggiando la previsione normativa per dare ulteriori diciotto mesi. Mi sembra abbastanza ampio come termine. Riduciamolo a dodici. Dovevano già adeguarsi, in realtà”. Parere della Giunta contrario. Il Consiglio non approva.
Emendamenti 475, 477, 478 e 479 a firma Corrado (M5S): “Insistono sullo stesso punto. Sono più riformulazioni rispetto allo stesso tema. Gli emendamenti insistono sul comma 4 del nuovo articolo 11-bis, laddove è previsto che, oltre le proroghe che sono state date agli esercenti e ai titolari delle sale da gioco per adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 4, quindi alle limitazioni previste all’interno della legge regionale n. 5/2013, è prevista la possibilità per i Comuni di prorogare fino a cinque anni il termine previsto per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo, ulteriori cinque anni rispetto ai diciotto mesi già previsti dalla stessa norma. Le proposte sono diverse: vanno dall’eliminazione di qualsiasi proroga prevista dai Comuni ulteriore ai diciotto mesi già previsti per l’adeguamento fino alla riduzione da cinque anni a uno, due o quattro anni. Siamo aperti anche a rivedere l’impostazione dell’eliminazione totale della proroga, ma quantomeno cerchiamo di ridurre questa previsione di cinque anni, perché ‒ ripeto ‒ è una proroga che si aggiunge ai diciotto mesi che già vengono previsti dalla norma per l’adeguamento. Se facciamo delle norme, poniamo dei limiti, questi limiti sono già in vigore e gli esercenti devono adeguarsi, poi non possiamo continuare a rimandare, sostanzialmente, l’entrata in vigore delle disposizioni che stabiliamo per arginare un fenomeno. Su questo chiedo se ci sia la disponibilità quantomeno a rivedere il tempo della proroga, a ridurlo da 5 anni a un lasso di tempo minore”. Parere favorevole all’emendamento 479, che riduce a 4 anni il tempo della proroga.
In conclusione il Consiglio approva l’articolo 15.
Di seguito il testo della legge Regionale L.R. 05 Agosto 2013, n. 5 modificata dopo il voto del Consiglio
Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP) |
Art. 1 1. La Regione, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d’azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea e, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta, altresì, disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato. 1. Ai fini della presente legge si intende per:
Art. 3 1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all’impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative. Art. 4
1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate a raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto. 1 bis. I comuni possono individuare “ulteriori limitazioni a altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti al comma 1, tenendo conto dell’impatto sul territorio della distribuzione oraria , della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica. “1-ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive.”; 2. I comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. (4)
Art. 5 1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale “Slot free-RL”, di seguito denominato marchio. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali:
Art. 6 1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. L’Osservatorio analizza, altresì, i dati e le dinamiche legate al fenomeno e rappresenta le diverse istanze coinvolte, comprese quelle delle associazioni antimafia. “2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i comuni trasmettono all’Osservatorio, entro un anno dall’approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all’articolo 4.”
Art. 7 1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. E’, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro. (7)
Art. 8
1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all’ingresso e all’interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.
Art. 9 1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza.
Art. 10 1. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, ed il relativo impegno economico, al fine di promuovere:
Art. 11
1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1. “Art. 11 bis (Norme transitorie)
4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale
Art. 12
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 7, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.
Art. 13
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, e relativa istituzione di un apposito fondo nell’ambito del programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. |