La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e la “Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. L’ok è arrivato con 355 voti favorevoli e 45 contrari.

Nel testo della Manovra sono presenti anche riferimenti e interventi che riguardano il settore dei giochi. In particolare per quanto riguarda la Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici – all’Art.1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) si legge: “(…) 549. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1972, n.670, sono apportate le seguenti mo­dificazioni: a) all’articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: «o di altri enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale»; b) al comma 4-bis dell’articolo 79: 1) le parole: «degli anni dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19,»; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui»; c) al comma 4-ter dell’articolo 79: 1) le parole: «A decorrere dall’anno 2023 il contributo complessivo di 905» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2028 il contributo complessivo di 713,71»; 2) le parole: «La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «La differenza rispetto al contributo di 713,71 milionidi euro».

550. Le quote spettanti alle province autonome ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, come modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. (…)

552. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 è subordinata all’effettiva sottoscrizione degli accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati”.

Inoltre: “870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023.

871. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021″.

E ancora: “157. In considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità del Fondo. Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali (tra cui rientra anche il gioco d’azzardo patologico, ndr) e da sostanze nelle giovani generazioni. All’attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attività progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo è costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo”.

Per quanto riguarda la Sezione II – Approvazione degli stati di previsione – all’Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative) si legge: “16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni“.

Inoltre all’Art. 20 (Disposizioni diverse) si legge: “15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n.311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n.311 del 2004″.

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