Il deputato Palmizio ripropone il pdl Lauro sulle misure di contrasto al gioco d’azzardo

Riva del Garda, da oggi “Città contraria al gioco d’azzardo”

 

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(Jamma) Torna sui banchi della Camera, riformulato per la nuova legislatura, il progetto del senatore Raffaele Lauro per una maggiore trasparenza, anche societaria, nel gioco d’azzardo. A farsi promotore del testo il deputato Elio Palmizio (Pdl) fermamente convinto che vada portato avanti il lavoro avviato in Senato per approvare un testo che impegni maggiormente il governo a contrastare la diffusione di gioco patologico e garantire una maggiore applicazione delle norme antievasione.

“Grazie alla convergenza di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, – ha ricordato Palmizio – la Commissione antimafia aveva approvato all’unanimità le due relazioni sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito e sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito. Successivamente, solo il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità le relazioni della Commissione e nel corso del dibattito parlamentare i rappresentanti dei gruppi hanno chiesto la calendarizzazione dei progetti di legge sulle misure urgenti per la tutela dei giovani, per il divieto di pubblicità ingannevole e per il contrasto al riciclaggio del danaro sporco nelle scommesse.
La discussione è iniziata nel marzo 2012 presso le Commissioni riunite giustizia e finanze del Senato della Repubblica, su ben sette progetti di legge d’iniziativa parlamentare e si è sviluppata in circa quindici sedute. La fine anticipata della legislatura non ha consentito la definitiva approvazione di un testo. Tuttavia il 13 giugno 2012 i relatori (senatrice Allegrini per il PDL e senatore D’Ubaldo per il PD) hanno presentato un testo unificato, piuttosto appesantito dall’istituzione di organi di controllo e misure di contrasto alla ludopatia, compreso l’inserimento dei disturbi e delle complicanze derivanti da gioco d’azzardo nell’ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale. Il tutto avrebbe comportato maggiori oneri assistenziali e di finanza pubblica.
Di conseguenza si è preferito ripresentare il testo presentato nella scorsa legislatura dal senatore Lauro, atto Senato n. 3104, più semplice e dedicato solo alle misure di contrasto. L’idea di fondo è che la ludopatia non possa essere considerata alla stregua di una tossicodipendenza, che comporta una dipendenza fisica, ma piuttosto un’alterazione psicologica”.
“Nell’articolo 1 – ha riassunto poi l’onorevole del Pdl – è disciplinato l’utilizzo del personale dipendente dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle Forze di polizia ai fini dell’acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico.
L’articolo 2 integra il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, con una norma a garanzia delle entrate erariali a titolo di imposta unica sui giochi, prevedendo una responsabilità solidale in capo a rappresentanti legali, amministratori, anche di fatto, soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone.
L’articolo 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 200.000 euro per i soggetti che, a qualunque titolo, attuano o promuovono in Italia campagne informative e di pubblicità in favore di soggetti esteri che raccolgono gioco in Italia e per coloro che realizzano attività di gioco nel territorio nazionale per conto di operatori di gioco non autorizzati dall’AAMS.
L’articolo 4 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del giocatore, rapportata alla somma giocata attraverso la rete internet presso operatori di gioco non abilitati alla raccolta in Italia. Nel caso in cui il giocatore alimenti conti di gioco tenuti da operatori non autorizzati lo stesso è punito, oltre che con la sanzione rapportata alla somma giocata, anche con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme trasferite sul conto di gioco.
L’articolo 5 rende ancora più severo il sistema sanzionatorio, previsto dall’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di apparecchi da gioco con vincita in denaro, inasprendo le sanzioni per chiunque favorisce la disponibilità sul mercato o consente l’accesso ai giocatori ad apparecchi da gioco con vincita in denaro, non conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate ai commi 6 e 7 del citato articolo 110 del TULPS.
L’articolo 6 afferma un principio di valenza generale secondo il quale le società che operano nel settore dei giochi, per l’ottenimento e per il mantenimento delle relative concessioni, devono far conoscere l’identità degli effettivi proprietari delle partecipazioni. A tale fine, l’articolo prevede l’obbligo per le società fiduciarie e per i trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l’identità del soggetto mandante. L’obbligo è esteso anche ai fondi di investimento, per i quali l’obbligo è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio. L’obbligo in esame si pone anche quale adempimento strumentale per le finalità indicate dall’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 85, comma 2-quater, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i quali presuppongono la necessità di conoscere le persone fisiche che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale sociale delle società concessionarie di ammontare superiore al 2 per cento. È vietata anche la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipati, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarano l’identità del soggetto mandante. Inoltre, allo scopo di adeguare le concessioni già in corso, la disposizione consente tre mesi di tempo per fornire, a richiesta dell’AAMS, l’elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi.
L’articolo 7 è finalizzato a evitare la fittizia intestazione o esterovestizione di soggetti che operano in Italia nel settore dei giochi, prevedendo, a pena della revoca della concessione, che le società nazionali concessionarie di giochi devono dimostrare l’effettività dei rapporti commerciali con società domiciliate fiscalmente in Stati o in territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
L’articolo 8 intende colmare una lacuna normativa concernente le modalità per l’effettuazione dei controlli di polizia e di natura economica e finanziaria nei confronti dei soggetti stabiliti all’estero. A tale proposito, la disposizione sancisce che tali controlli sono eseguiti tramite gli ordinari canali di polizia (ad esempio, Interpol) e diplomatici, mentre per quanto concerne i requisiti di natura economica e finanziaria, in mancanza della possibilità di avvalersi dei predetti canali di polizia e diplomatici, l’AAMS può fare ricorso a società di revisione scelte con procedure ad evidenza pubblica.
L’articolo 9 amplia la tutela antimafia stabilita dal citato articolo 85, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
L’articolo 10, sostituendo il comma 25 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, amplia le fattispecie penali che precludono l’accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici e il mantenimento delle stesse, includendo, in particolare, i reati di frode fiscale, i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti, indicati dalle predette norme, le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni. In particolare, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa nell’ambito delle società operanti nel settore dei giochi, si dispone che gli accertamenti antimafia devono essere estesi anche ai familiari dei rappresentanti legali, dei componenti del consiglio di amministrazione e dei soci qualificati (partecipazione superiore al 2 per cento del capitale) e che la preclusione alla partecipazione alle gare nel settore dei giochi, già prevista nel caso in cui il soggetto il cui socio qualificato o il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di una sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dalla norma, così come modificata dall’articolo in argomento, si applica anche nel caso in cui tali reati sono stati commessi o contestati ai familiari dei predetti soggetti.
L’articolo 11, integrando l’articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, colma una lacuna normativa, prevedendo che non possono partecipare alle gare pubbliche in materia di giochi i soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, ancorché situati nello Spazio economico europeo.
L’articolo 12, al fine di realizzare parità di trattamento, stabilisce il principio che i requisiti e gli obblighi previsti dalla citata legge n. 220 del 2010 in materia di concessioni dei giochi pubblici si applicano anche alle concessioni per i giochi on line, così come quelli introdotti dal citato decreto-legge n. 98 del 2011 operano per entrambi i comparti (giochi su rete fisica e giochi su rete on line). A questo proposito, l’articolo prevede l’obbligo per i concessionari di integrare le convenzioni di concessione al fine di recepire le previsioni recate delle citate disposizioni di legge, oltre a quelle che sono introdotte dal presente provvedimento.
L’articolo 13 intende razionalizzare l’attività dell’AAMS, prevedendo l’istituzione di apposite commissioni di esperti, composte da giudici, dirigenti della pubblica amministrazione, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per una duplice attività: da un lato, la predisposizione dei documenti di gara finalizzati alle selezioni in materia di giochi pubblici e, dall’altro, la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. A tali fini l’articolo, a tutela del principio di trasparenza, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito albo a cui sono iscritti i soggetti abilitati e che saranno scelti in base a determinati criteri.
L’articolo 14 stabilisce le sanzioni penali in materia di scommesse.
L’articolo 15, al fine di rendere ancora più dure le sanzioni in caso di evasione, introduce la sanzione penale da uno a tre anni, a carico di soggetti che evadono o, comunque, sottraggono quote rilevanti di imposta nel settore dei giochi pubblici, quantificate in almeno 50.000 euro annui.
L’articolo 16, infine, prevede la possibilità, da parte dell’AAMS, di istituire commissioni per la definizione dei criteri di valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari di gioco”.