“L’articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell’articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni”. E’ quanto si legge nel dossier sul Dl Sostegni Bis realizzato dal Servizio Studi di Camera e Senato.
“L’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere le attività rimaste chiuse per almeno quattro mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto stesso. La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il decreto-legge n. 19 del 2020 ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid- 19. Il decreto stabilisce altresì le modalità di adozione delle misure, prevedendo uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e consente che le misure emergenziali possano essere adottate con le ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministro della salute per i casi di estrema necessità e urgenza, relativi a situazioni sopravvenute, nelle more dell’adozione dei d.p.c.m. e con efficacia limitata fino a tale momento (articolo 2). Per una descrizione della successione di limitazioni adottate, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 10 del decreto-legge 2021, n. 41.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quindi all’interno del periodo previsto per la sua conversione, il compito di individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto, nei limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni per il 2021. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
Il comma 2 fa riferimento ai “Ministeri” dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, mentre appare più corretto il richiamo ai “Ministri” che adottano o concertano il decreto da emanare. Sono richiamati i criteri individuati per le misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, nonché per i contributi a fondo perduto concessi:
ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
ai sensi dell’articolo 1 del decreto in esame.
Entrambe le disposizioni riconoscono contributi a fondo perduto a favore di soggetti con partita IVA attiva.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA il cui fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del 2019. L’entità del contributo varia a seconda dell’ammontare dei ricavi del beneficiario. L’onere finanziario è stato valutato pari a 11.150 milioni di euro per l’anno 2021. Si rinvia alla relativa scheda per una più analitica descrizione del suo contenuto. L’articolo 1 del decreto in esame prevede un ulteriore contributo – nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – per un onere complessivo ulteriore pari a 8.000 milioni di euro. Anche in questo caso si rinvia alla relativa scheda per una più analitica descrizione del suo contenuto.
Ai sensi del comma 3, i contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, per la cui illustrazione si rinvia al relativo tema web. Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria, cui si provvede con le risorse di cui all’articolo 77, alla cui scheda si fa rinvio”.