Dl Salva-Roma. Parere favorevole della Commissione per le questioni regionali ma sopprimere tagli a Comuni e Regioni anti-azzardo

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(Jamma) Anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge Salva-Roma recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio» a patto che sia soppresso il comma 20-decies, che prevede, nei confronti delle autonomie territoriali che abbiano adottato « misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore », un regime sostanzialmente sanzionatorio incompatibile con l’assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali.

Premesso che – si legge nella relazione della Commissione – è necessario incoraggiare le politiche tese a prevenire, regolare seriamente e riprogrammare l’offerta del gioco d’azzardo sul territorio nazionale, oltre che a contrastare il problema del gioco d’azzardo patologico (cosiddetta « ludopatia »), a tutela della salute e della sicurezza urbana, favorendo le regioni e gli enti locali che assumono misure in tale senso. Rilevato che:

l’articolo 2, comma 20-decies , prevede che – qualora le regioni o gli enti locali con propri leggi o regolamenti intervengano in materia di giochi pubblici riservati allo Stato in modo non coerente con l’assetto regolatorio statale del settore e determinino in questo modo minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali – a decorrere dall’esercizio finanziario successivo gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi sono ridotti in misura corrispondente all’entità delle minori entrate o maggiori spese erariali; le riduzioni cessano a decorrere dal momento in cui i predetti interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l’assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici;

la disposizione è suscettibile di ledere l’autonomia legislativa delle regioni, atteso che – essendo l’ambito di intervento delle misure definito in modo generico (« misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore ») – leggi regionali suscettibili di determinare gli effetti sopra descritti potrebbero essere adottate nel rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, anche perché interventi come quelli per il contrasto della ludopatia sono riconducibili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio (di legislazione concorrente) e a quella dell’assistenza socio-sanitaria (di legislazione residuale), oltre che al potere regolatorio dei comuni, ad esempio in materia di edilizia e urbanistica;

in ogni caso, una riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali avente sostanzialmente carattere sanzionatorio nei confronti di atti delle autonomie territoriali, ancorché in ipotesi lesivi del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, è estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, il quale – come strumento di contrasto, da parte dello Stato, nei confronti di leggi regionali suppostamente illegittime – prevede soltanto, all’articolo 127, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale;

sembra restare tra l’altro attribuito al livello di Governo statale il potere di stabilire sia l’entità delle minori entrate erariali ovvero delle maggiori spese statali, sia la dipendenza causale di tali minori entrate o minori spese dalle misure legislative o regolamentari adottate dalle autonomie territoriali in materia di giochi pubblici riservati allo Stato.

La Commissione esprime parere favorevole con la seguente condizione: all’articolo 1, sia soppresso il comma 20-decies, che prevede, nei confronti delle autonomie territoriali che abbiano adottato « misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore », un regime sostanzialmente sanzionatorio incompatibile con l’assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali.

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