Approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro pubblico del Senato, in sede referente, l’emendamento dei relatori Emiliano Fenu (M5S) e Mauro Laus (PD) che riprende numerosi e differenti emendamenti presentati, e riconosce, tra l’altro, alle province autonome di Treno e di Bolzano delle somme relative alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi. Lo riportiamo di seguito:

“All’articolo 16 apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: “a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell’anno 2021”, sono sostituite dalle parole: “alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell’anno 2021”.

b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell’esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1: a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall’art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c); e individuando, all’interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all’art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all’art. 38 del decreto legge n. 34/2019.

8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell’utilizzo del contributo, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall’ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell’anno 2021 da ripartire in proporzione all’entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell’articolo 38, comma 1-septies del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell’utilizzo del contributo, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies. è iscritto in bilancio anche nel corso dell’esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito per l’anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell’equilibrio finanziario per l’anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

8-octies. Le disposizioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d’accesso al fabbisogno sanitario standard dell’anno di riferimento. c) il comma 11, è sostituto dal seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 1,2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per il 2021, 9 e 10, si provvede ai sensi dell’articolo 17. d) dopo il comma 11, inserire il seguente: 11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l’anno 2021, 8-bis,

8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede: a) quanto a 310 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 380 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. c) quanto a 94 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 9-quater, comma 4 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; d) quanto a 116 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; e) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; f) quanto a 25 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; g) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero”.

I RELATORI

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