“Il comma 1 dell’articolo 5 (disposizioni urgenti in materia fiscale) destina le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018 (per la lotteria dei corrispettivi), pari complessivamente a 56 milioni euro a decorrere dal 2021: a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l’anno 2021, a 44.790.000 euro per l’anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall’anno 2023, all’attribuzione dei premi di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 (relativi alla cd. lotteria degli scontrini, spettanti ai consumatori risultati vincitori e agli esercenti delle transazioni economiche relative alle vincite, finora previsti nella misura di 45 milioni di euro annui); b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l’anno 2021, 11.210.000 euro per l’anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall’anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi”.
E’ quanto si legge nel dossier del Servizio del Bilancio dello Stato (nota di lettura) con riferimento al Dl “Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
“Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.
Il comma 3, sostituendo l’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, conferma che per l’esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis (si tratta delle somme di cui al sopra citato comma 542, interamente destinate, per il solo 2020, alla spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini) sono gestite, d’intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, espungendo però la precedente, ulteriore previsione, ai sensi della quale nell’ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, possono essere conferiti fino a 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.
Il comma 4, modificando con decorrenza 1° gennaio 2021 l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018, destina, in coerenza con quanto sopra riportato, le risorse del Fondo non più soltanto alle spese amministrative connesse alla lotteria, ma anche a quelle di comunicazione e ai premi.
La RT, dopo aver illustrato i primi due commi, fa presente che, in conseguenza della rimodulazione delle risorse disponibili nei termini previsti appunto dai predetti commi, la modifica di cui al comma 3 si rende necessaria affinché produca i suoi effetti solo con riferimento all’anno 2020 e non anche per gli anni a seguire. Di carattere ordinamentale sono anche le modifiche apportate dal comma 4, finalizzate a rendere le disposizioni oggetto dell’intervento compatibili con quanto previsto dai commi 1 e 2. Pertanto, dall’attuazione dei commi da 1 a 4 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che la leggera modifica della ripartizione delle risorse disponibili rifletta dati di consuntivo o comunque altamente attendibili, dai quali è possibile evincere l’ammontare delle spese amministrative e di comunicazione. Premesso che l’espunzione della previsione citata al comma 3 di per sé non preclude l’utilizzo delle somme in questione per il pagamento degli incarichi qui indicati, potendo comunque la loro attribuzione e prosecuzione rientrare nell’ambito dell’attività gestionale, che resta ovviamente confermata in capo al MEF, andrebbe fornito un chiarimento circa la situazione inerente ai 6 incarichi di collaborazione qui richiamati“.