Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sei leggi regionali e ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Piemonte n. 3 del 09/03/2023, recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale; anno 2022”. Nel testo sono previste alcune disposizioni relative al settore giochi:
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO D’AZZARDO
Art. 31. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19/2021)
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ‘GAP’) è sostituita dalla seguente: “d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.”.
Art. 32. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 19/2021)
1. All’articolo 7, comma 2, della legge regionale 19/2021, dopo le parole “articolo 110, comma 7, lettera c bis) del regio decreto 773/1931” è inserita la seguente: “, ad esclusione degli apparecchi di cui alla medesima lettera c bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui lettera c ter) del medesimo comma che riproducono esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione con il giocatore”.
Art. 33. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 19/2021)
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 19/2021 è sostituita dalla seguente: “e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;”
CAPO XIII
DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI
Art. 105. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19/2021)
1. All’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ‘GAP’) le parole “e delle altre forze dell’ordine coinvolte” sono soppresse. 2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19/2021 è abrogato.
Art. 106. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19/2021)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 19/2021 è abrogata.
Art. 107. (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 19/2021)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 19/2021 è abrogato.