“L’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale si rende necessaria alla luce dell’incremento verticale del fenomeno del gioco, favorito anche dal forte aumento dell’offerta, con una crescita conseguente sia della percentuale dei consumi delle famiglie destinati al gioco, sia del gettito statale. In particolare, desta particolare preoccupazione la dimensione crescente del gioco illegale, nell’ambito del quale, peraltro, si radicano direttamente o indirettamente gruppi appartenenti alla criminalità organizzata. Le organizzazioni mafiose ricavano infatti ingenti profitti da questo settore, anche perché esso consente il riciclaggio di denaro; in questo ambito, peraltro, queste organizzazioni ricorrono in maniera massiccia anche ad attività illegali quali, a titolo esemplificativo, la manipolazione delle macchinette per ridurre la tassazione sui ricavi o l’alterazione del sistema di gioco e della probabilità di vincita del giocatore. È sempre piùevidente la stretta correlazione tra gioco lecito e gioco illecito, in quanto parte dei giocatori risultano attratti da offerte illegali, che si presentano come apparentemente più allettanti, finendo poi per cadere nella rete dell’usura”. E’ quanto si legge nella proposta di inchiesta parlamentare presentata al Senato da Italia Viva (MARINO, FARAONE, GARAVINI, CUCCA, SBROLLINI,BONIFAZI, CARBONE, CONZATTI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI,PARENTE, RENZI, SUDANO e VONO), che chiede l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale.
“Accanto a queste esigenze, vi è altresì la necessità di fornire una disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili per contrastare fenomeni di dipendenza e ludopatia, ma anche in riferimento alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco e di rispetto del principio di concorrenza tra tutti gli operatori. La Commissione – che, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale dei poteri tipici dell’autorità giudiziaria – ha il delicato compito di dare seguito alle esigenze esposte, prestando attenzione alla dimensione complessiva del comparto, che abbraccia la produzione, la commercializzazione, ma anche la gestione degli apparecchi da intrattenimento, così come la gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee. L’indagine condotta dalla Commissione, infine, dovrà avere un più ampio respiro, nell’ottica di una razionalizzazione e revisione completa dell’intera disciplina, tenendo conto, tra i tanti aspetti, anche delle trasformazioni tecnologiche del sistema. Gli indirizzi così formulati dalla Commissione potranno altresì essere resi disponibili per la redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco pubblico”.
Art. 1.
(Istituzione della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale, di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all’elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
2. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d’età.
Art. 3.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione accerta:
a) le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, considerato il sistema concessorio che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico;
b) la sostenibilità della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto di fenomeni di dipendenza e ludopatia, alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco e di rispetto della concorrenza tra gli operatori, nonché alla preservazione del gettito erariale complessivo derivante dal settore;
c) le dimensioni complessive del comparto, con particolare attenzione ai settoriproduttivi impegnati nella produzione, nellacommercializzazione e nella gestione degliapparecchi da intrattenimento, nonché nellaproduzione e gestione del settore dellescommesse e delle lotterie istantanee, verificando che l’offerta corrisponda agli interessitutelati di cui alla lettera b);
d) l’appropriatezza dei poteri regolatori,di differente rango normativo, attribuiti aiMinisteri competenti, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e agli enti territoriali edei poteri attribuiti alle Forze dell’ordinecompetenti, analizzando eventuali sovrapposizioni e antinomie e individuando gli strumenti più adatti per incrementare l’efficaciadell’azione amministrativa;
e) l’efficacia del sistema di regolazionee di controllo con particolare riferimento alcontrasto del gioco illecito e illegale, alleconnessioni con altre attività illegali come ilriciclaggio di denaro e l’usura;
f) l’incidenza sulla diffusione del giocoillegale della presenza di imprese controllatedirettamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;
g) l’efficacia dell’azione pubblica dicura e sostegno per i soggetti affetti da fenomeni di dipendenza, con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari.
2. La Commissione individua gli strumenti legislativi più adatti per razionalizzaree revisionare la disciplina vigente in materiadi gioco pubblico, aggiornandola alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche, algioco on line, e formulando indirizzi per laredazione di un testo unico delle leggi inmateria di gioco pubblico.
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indaginie agli esami con gli stessi poteri e le stesselimitazioni dell’autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento dellaCommissione sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l’anno 2021 e di75.000 per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui alprecedente periodo, comunque in misuranon superiore dal 30 per cento, a seguito dirichiesta formulata dal presidente dellaCommissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.
Art. 5.
(Organizzazione interna)
1. Le sedute della Commissione sonopubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvatodalla Commissione medesima prima dell’inizio dei lavori.
Art. 6.
(Relazioni della Commissione)
1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta neravvisi la necessità e, comunque, al terminedei suoi lavori.