“L’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale si rende necessaria alla luce dell’incremento verticale del fenomeno del gioco, favorito anche dal forte aumento dell’offerta, con una crescita conseguente sia della percentuale dei consumi delle famiglie destinati al gioco, sia del gettito statale. In particolare, desta particolare preoccupazione la dimensione crescente del gioco illegale, nell’ambito del quale, peraltro, si radicano direttamente o indirettamente gruppi appartenenti alla criminalità organizzata. Le organizzazioni mafiose ricavano infatti ingenti profitti da questo settore, anche perché esso consente il riciclaggio di denaro; in questo ambito, peraltro, queste organizzazioni ricorrono in maniera massiccia anche ad attività illegali quali, a titolo esemplificativo, la manipolazione delle macchinette per ridurre la tassazione sui ricavi o l’alterazione del sistema di gioco e della probabilità di vincita del giocatore. È sempre piùevidente la stretta correlazione tra gioco lecito e gioco illecito, in quanto parte dei giocatori risultano attratti da offerte illegali, che si presentano come apparentemente più allettanti, finendo poi per cadere nella rete dell’usura”. E’ quanto si legge nella proposta di inchiesta parlamentare presentata al Senato da Italia Viva (MARINO, FARAONE, GARAVINI, CUCCA, SBROLLINI,BONIFAZI, CARBONE, CONZATTI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI,PARENTE, RENZI, SUDANO e VONO), che chiede l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale.

“Accanto a queste esigenze, vi è altresì la necessità di fornire una disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili per contrastare fenomeni di dipendenza e ludopatia, ma anche in riferimento alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco e di rispetto del principio di concorrenza tra tutti gli operatori. La Commissione – che, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale dei poteri tipici dell’autorità giudiziaria – ha il delicato compito di dare seguito alle esigenze esposte, prestando attenzione alla dimensione complessiva del comparto, che abbraccia la produzione, la commercializzazione, ma anche la gestione degli apparecchi da intrattenimento, così come la gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee. L’indagine condotta dalla Commissione, infine, dovrà avere un più ampio respiro, nell’ottica di una razionalizzazione e revisione completa dell’intera disciplina, tenendo conto, tra i tanti aspetti, anche delle trasformazioni tecnologiche del sistema. Gli indirizzi così formulati dalla Commissione potranno altresì essere resi disponibili per la redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco pubblico”.

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parla­mentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale, di seguito denominata «Commis­sione».

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un’equilibrata rappresen­tanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione sce­gliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all’elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di pa­rità, il più anziano d’età.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione accerta:

a) le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, considerato il sistema concessorio che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pub­blico;

b) la sostenibilità della disciplina pub­blica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto di fenomeni di dipen­denza e ludopatia, alla tutela della corret­tezza dell’offerta di gioco e di rispetto della concorrenza tra gli operatori, nonché alla preservazione del gettito erariale comples­sivo derivante dal settore;

c) le dimensioni complessive del com­parto, con particolare attenzione ai settoriproduttivi impegnati nella produzione, nellacommercializzazione e nella gestione degliapparecchi da intrattenimento, nonché nellaproduzione e gestione del settore dellescommesse e delle lotterie istantanee, verifi­cando che l’offerta corrisponda agli interessitutelati di cui alla lettera b);

d) l’appropriatezza dei poteri regolatori,di differente rango normativo, attribuiti aiMinisteri competenti, all’Agenzia delle do­gane e dei monopoli, e agli enti territoriali edei poteri attribuiti alle Forze dell’ordinecompetenti, analizzando eventuali sovrappo­sizioni e antinomie e individuando gli stru­menti più adatti per incrementare l’efficaciadell’azione amministrativa;

e) l’efficacia del sistema di regolazionee di controllo con particolare riferimento alcontrasto del gioco illecito e illegale, alleconnessioni con altre attività illegali come ilriciclaggio di denaro e l’usura;

f) l’incidenza sulla diffusione del giocoillegale della presenza di imprese controllatedirettamente o indirettamente dalla crimina­lità organizzata;

g) l’efficacia dell’azione pubblica dicura e sostegno per i soggetti affetti da fe­nomeni di dipendenza, con particolare riferi­mento alle attività svolte dagli enti territo­riali e dai servizi sanitari.

2. La Commissione individua gli stru­menti legislativi più adatti per razionalizzaree revisionare la disciplina vigente in materiadi gioco pubblico, aggiornandola alle tra­sformazioni del sistema, con particolare rife­rimento alle innovazioni tecnologiche, algioco on line, e formulando indirizzi per laredazione di un testo unico delle leggi inmateria di gioco pubblico.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indaginie agli esami con gli stessi poteri e le stesselimitazioni dell’autorità giudiziaria e può av­valersi delle collaborazioni che ritenga ne­cessarie.

2. Le spese per il funzionamento dellaCommissione sono stabilite nel limite mas­simo di 15.000 euro per l’anno 2021 e di75.000 per ciascun anno successivo di du­rata della Commissione e sono poste a ca­rico del bilancio interno del Senato. Il Pre­sidente del Senato può autorizzare annual­mente un incremento delle spese di cui alprecedente periodo, comunque in misuranon superiore dal 30 per cento, a seguito dirichiesta formulata dal presidente dellaCommissione per motivate esigenze con­nesse allo svolgimento dell’inchiesta, corre­data da certificazione delle spese sostenute.

Art. 5.
(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sonopubbliche, salvo che la Commissione di­sponga diversamente. L’attività e il funzio­namento della Commissione sono discipli­nati da un regolamento interno, approvatodalla Commissione medesima prima dell’ini­zio dei lavori.

Art. 6.
(Relazioni della Commissione)

1. La Commissione riferisce al Senato an­nualmente, con singole relazioni o con rela­zioni generali, nonché ogni qual volta neravvisi la necessità e, comunque, al terminedei suoi lavori.

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