Camera. Pdl Iori assegnato alla Commissione Affari sociali

20

(Jamma) Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) il progetto di legge presentato dall’onorevole del Pd Vanna Iori ed altri recante: «Disposizioni a sostegno e tutela dei familiari delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico». Sul testo esprimeranno il proprio parere le Commissioni I, II  (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI, XI e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

Di seguito il testo integrale della proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

__

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge reca misure aventi le seguenti finalità:

a) sostegno e tutela dei familiari delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP), di seguito denominati « giocatori », prevenendo le vulnerabilità relazionali che coinvolgono le famiglie;

b) protezione dai rischi sul piano giuridico;

c) tutela amministrativa e conservazione del patrimonio immobiliare ed economico-finanziario attraverso un piano d’intervento per la famiglia del giocatore.

ART. 2.

(Istituzione di un numero verde).

1. Al fine di garantire il sostegno e l’aiuto alle famiglie dei giocatori, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, destinato a consentire ai familiari dei giocatori l’accesso a interventi preventivi o di orientamento informativo per salvaguardare le relazioni familiari e per la tutela dei beni immobili e finanziari familiari.

2. Il numero verde è gestito da:

a) avvocati e consulenti economici che forniscono informazioni su come affrontare gli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali, alle eventuali sanzioni penali e alla possibilità di usufruire dell’amministrazione di sostegno. La formazione di tali operatori può essere gestita anche avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura;

b) personale con competenze psicologico-rieducative opportunamente formato per fornire alle famiglie indicazioni sull’individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi per chiedere aiuto nella zona di residenza, sulle principali linee strategiche da seguire sul piano relazionale, sui comportamenti di protezione, auto-protezione, cura e recupero rieducativo.

ART. 3.

(Sostegno e terapia).

1. Al fine di garantire il sostegno delle famiglie dei giocatori, i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali (ASL) sono dotati di specifiche équipe, composte da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori e infermieri, che si occupano di diagnosi e cura del GAP e delle sue conseguenze sulla famiglia, privilegiando la terapia familiare e prevedendo il coinvolgimento della coppia o dei figli adulti del giocatore in percorsi specifici e personalizzati.

2. Accanto ai percorsi dei servizi socio-sanitari delle ASL, sono promosse le attività nel territorio dei gruppi di sostegno e di auto-mutuo-aiuto per le famiglie dei giocatori d’azzardo presso i centri e le strutture che già effettuano percorsi di terapia e di rieducazione, al fine di consentire alle famiglie di condividere esperienze per la risoluzione del problema prevedendo o no la presenza del giocatore.

ART. 4.

(Patrocinio gratuito).

1. I familiari del giocatore, indipendentemente delle loro condizioni di reddito, sono ammessi a usufruire del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, per le controversie derivanti dalla situazione patologica.

 

ART. 5.

(Amministratore di sostegno).

1. Il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

 

ART. 6.

(Interdizione e inabilitazione).

1. Qualora la nomina di un amministratore di sostegno effettuata ai sensi dell’articolo 5 si riveli inidonea per assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia, il giudice tutelare promuove un giudizio di interdizione o di inabilitazione a carico dello stesso giocatore ai sensi dell’articolo 413, quarto comma, del codice civile. In casi di estrema gravità, ai giocatori si applicano le disposizioni degli articoli 414, 415, 417 e 419 del codice civile.

3. Il giudice tutelare può sospendere eventuali procedure esecutive, qualora tali procedure siano conseguenti a dipendenza da GAP.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013- 2015, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo precedenteIppica. Benedetti interroga la Regione Toscana sugli interventi previsti al comparto
Articolo successivoBoccia (Comm. Bilancio): “Web Tax non riguarda solo Google e Amazon ma anche il gioco online