Camera. Parere contrario della Comm. Giustizia al ddl riequilibrio finanza pubblica

(Jamma) La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge 120/2013 recante “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, premesso che all’articolo 1, al comma 1, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2013 il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed è istituito, al comma 2, un Fondo immigrazione con una dotazione di 190 milioni di euro per l’anno 2013, cui si stabilisce di far parzialmente fronte, al comma 4, lettera c), mediante una riduzione di 50 milioni di euro del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura»;

ritenuto che la drammatica persistenza di una crisi economica che sta progressivamente annichilendo il reddito disponibile pro capite debba suggerire, nell’interesse del mantenimento della sicurezza sociale, un innalzamento e non certo una riduzione del livello delle risorse a disposizione del fondo per il sostegno alle vittime di mafia, di estorsione e usura laddove, secondo il più recente rapporto « Sos impresa », il ramo commerciale della criminalità mafiosa e non, che incide direttamente sul mondo dell’impresa, sfiora i cento miliardi di euro, pari a circa il 7 per cento del pil nazionale causando, solo per problemi finanziari legati all’usura di mafia, il 40 per cento delle chiusure delle attività commerciali dall’inizio dell’attuale crisi;

valutato che al comma 8 dell’articolo 2 è prorogato al 4 novembre 2013 il termine per la presentazione della richiesta di definizione agevolata nei giudizi per responsabilità amministrativo-contabile previsti dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 102/2013 ed è ridotto da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d’appello deve deliberare in camera di consiglio;

ricordato che la stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 102/2013 affermava che il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione di cui all’articolo 14, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è quello relativo all’impugnazione, da parte di dieci concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/201233, depositata in data 17 febbraio 2012 con la quale si condannavano tali concessionari al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica per un importo complessivo pari a 2.475.000.000 euro, a fronte di una ben maggiore iniziale richiesta della Procura regionale del Lazio della corte dei Conti di 98 miliardi, 456 milioni e 756 mila euro;

ricordato altresì che il comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 102/2013, oggetto della proroga di cui all’articolo 2, comma 8, ha introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione agevolata del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;

osservato che, in base alla ricordata configurazione di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 102/2013 della definizione agevolata nei giudizi per responsabilità amministrativo-contabile oggetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8, il maggior gettito effettivamente realizzato sarebbe, di fatto, sensibilmente inferiore ai 600 milioni previsti, prefigurando conseguentemente un inaccettabile aumento delle accise sulla benzina e degli acconti Irpef e Irap così come prescritto dalla clausola di salvaguardia finanziaria contenuta nel decreto-legge n. 102/2013;

considerato che a fronte di un’ulteriore proroga del termine per la presentazione della richiesta di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità in essere presso la Corte dei conti a pochi giorni di distanza dall’introduzione di quella norma, sia da ritenere fondato il sospetto che la norma contenuta all’articolo 2, comma 8 intenda venire ancora incontro alle esigenze di taluni soggetti che, magari, non avessero potuto presentare la domanda di definizione per mancanza di disponibilità finanziaria;

ritenuto infine che la scelta operata all’articolo 2, comma 8 di tornare ad intervenire in maniera ravvicinata sulle già eccezionali condizioni di favore riservate dall’articolo 14, comma 2, del decreto- legge n. 102/2013 a quei soggetti privati concessionari del cosiddetto « gioco lecito » condannati per un danno erariale di straordinaria rilevanza, avrebbe dovuto necessariamente prevedere maggiori e non minori garanzie per lo Stato innanzi ai citati soggetti;

delibera, per le parti di propria competenza, di esprimere parere contrario.