Camera. Grimoldi (Lnp): ‘verificare legittimità dei punti scommesse irregolari’

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(Jamma) “Attivarsi da subito per verificare se vi sia un costante controllo dei livelli di servizio e del rispetto delle convenzioni per le concessioni relative alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco, allo scopo di salvaguardare le conseguenti entrate erariali”. E’ quanto chiede il deputato leghista Paolo Grimoldi. In un’interrogazione rivolta al ministro dell’Economia, il deputato chiede inoltre “se non si ritenga utile assumere iniziative, anche normative, per prevedere meccanismi di revoca delle concessioni, anche di quelle perduranti da molti anni, ogni qual volta si accertino contatti con esponenti o società collegate con la criminalità organizzata, ovvero prevedere la decadenza della concessione nell’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle gestite dall’AAMS ovvero giochi d’azzardo proibiti dall’ordinamento giuridico nazionale”. Infine, il deputato leghista chiede di “attivarsi presso tutte le competenti sedi, alla luce anche delle sentenze normative di settore, al fine di provvedere ad una verifica sulla legittimità dei punti scommesse irregolari nel continuare a svolgere la propria attività, assumendo altresì le opportune iniziative normative al fine di stabilire una regolamentazione del settore finalizzata ad un maggior controllo contro il gioco non regolare”.

il settore dei giochi e delle scommesse a subito in Italia, nel corso degli  ultimi anni, una notevole evoluzione con una proliferazione dell’offerta derivante da un numero sempre più ampio di possibilità di gioco, anche attraverso l’introduzione di giochi on line; secondo i dati dell’Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta complessiva dei giochi nell’anno 2009 è stata di 54,4 miliardi di euro, con un incremento del 14,4 per cento rispetto al 2008, e che tali dati confermano e rafforzano ulteriormente il trend in crescita registrato nel corso degli ultimi anni;  oltre il 50 per cento dei proventi proviene dai cosiddetti apparecchi, o slot machine, anche se un mercato in particolare espansione è rappresentato dai giochi on line, laddove si evidenzia un incremento superiore all’80 per cento rispetto alla raccolta complessiva del 2008;

al di là delle conseguenze derivanti dall’abuso del gioco, e note col nome di ludopatia, il fenomeno sta assumendo una particolare gravità dal momento che sui giochi opera anche la criminalità organizzata, particolarmente interessata al settore delle scommesse clandestine ma anche al mercato legale delle stesse, in virtù del fatto che rappresenta un ottimo metodo, sicuro, veloce ed efficace per il riciclaggio del denaro derivante da affari illeciti; 

nel luglio del 2012 il Consiglio di Stato ha dato il proprio via libera al bando scommesse per assegnare 2 mila nuove agenzie, con base d’asta a 11 mila euro e scadenza delle concessioni al 30 giugno 2016, e nel solo primo semestre 2012, le scommesse sportive hanno raccolto poco meno di 2 miliardi di euro, in calo del 6 per cento rispetto al primo semestre 2011, mentre nel primo semestre la spesa complessiva degli italiani in scommesse sportive è stata di circa 366 milioni di euro; 

secondo l’attuale normativa, l’attività di raccolta e di gestione delle scommesse presuppone una concessione previa pubblica gara, nonché di un’autorizzazione di polizia, e qualsiasi violazione è passibile di sanzioni penali;

nel nostro Paese, infatti, la regolamentazione del settore delle scommesse è affidata ai monopoli di Stato, i quali regolamentano il gioco d’azzardo attraverso il rilascio di concessioni assegnate a seguito di gare ad asta e chi partecipa a questi bandi è soggetto ad una serie di controlli molto stringenti per quanto riguarda l’assegnazione; a seguito del rilascio della concessione si ha diritto ad ottenere dalla questura la licenza di pubblica sicurezza (TULPS);

oggi in Italia operano con regolare concessione rilasciata dai monopoli di Stato circa 13.000 agenzie, e tutte queste concessioni generano all’erario un triplice introito, derivante sia dall’offerta che si presenta in sede di assegnazione, sia dalla imposta unica (il così detto « PREU ») che si sostanzia in un prelievo sul totale della raccolta e sia dal fatto che sia le società rivenditrici (i punti sul territorio) che le società che forniscono i franchising (Snai, Lottomatica, Sisal per citarti gli operatori più grandi) generano utili e pagano le imposte allo Stato italiano; 

fino al 2002, le società di capitali quotate nei mercati regolamentati non potevano ottenere una concessione per i giochi d’azzardo e quindi sono rimaste escluse dalle gare; 

il decreto legge n. 223 del 2006, cosiddetto « decreto Bersani » (misure di contrasto del gioco illegale) ha proceduto ad una riforma del settore del gioco in Italia, destinata ad adeguarlo alle norme dell’Unione, e i ricorrenti nei procedimenti principali gestiscono « centri trasmissione dati » (« CTD »);

l’organizzazione delle scommesse compete solamente ad una società che dopo aver ricevuto la proposta di scommessa inoltrata dal centro trasmissione dati può accettare o meno la scommessa, mentre al titolare del centro trasmissione dati spetta esclusivamente il compito di mettere in contatto lo scommettitore e il bookmaker straniero, così che il servizio offerto sarebbe, dunque, solo quello di proporre agli scommettitori la connessione e la trasmissione dati, inoltrando al bookmaker la scommessa;

purtroppo in Italia è presente anche una fittissima rete di operatori irregolari riconducibili a grandi società di betting straniero le quali raccolgono scommessesul territorio italiano, qualificandosi come centri di trasmissione dati in quanto raccolgono scommesse sul suolo italiano sebbene poi la scommessa venga registrata nel Paese dove ha sede la società estera, spesso localizzata in noti paradisi fiscali così da evitare la tassazione dello Stato italiano e provocando in tal modo un mancato gettito erariale di circa 400 milioni annui solo di PREU, ai quali vanno, poi, aggiunti i mancati introiti provenienti dal fatto che queste società non hanno sede in Italia;

tali società molto spesso esercitano la raccolta delle scommesse senza licenza di pubblica sicurezza e non hanno obblighi di limitazione per quanto riguarda l’ingresso di minori all’interno delle loro sale;

questi centri trasmissione dati hanno iniziato a proliferare sia perché non si qualificano come agenzie di scommesse sia a seguito di una sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza « Costa-Cifone»); tale sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori – attraverso il principio di equivalenza e di effettività – e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza; è quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l’offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell’elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale; è inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell’ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all’attività di gioco e chiaramente definite;

a seguito di questa sentenza tutti gli operatori stranieri si sono riversati nel mercato italiano aprendo punti in numerose località senza averne tuttavia piena legittimità, e numerosi tribunali italiani a seguito delle denunce e dei contenziosi nati con gli operatori regolari a volte hanno chiuso i centri trasmissione dati a volte ne hanno autorizzato l’attività; la sentenza Costa-Cifone si riferisce al vecchio bando di gara del 2006, e ad oggi non è presente nessuna sentenza nella quale si statuisce che vi sia stata una qualsiasi discriminazione nel nuovo bando; il regime concessorio italiano subordina l’esercizio del gioco al possesso delle concessioni, non violando i principi comunitari, e per l’esercizio del gioco d’azzardo sembra pertanto desumersi come necessaria la licenza di pubblica sicurezza il cui rilascio è subordinato al possesso della concessione rilasciata dai monopoli di Stato, deducendone che i centri trasmissione dati sprovvisti di licenza di pubblica sicurezza dovrebbero essere chiusi –:

se, in ragione del fatto che un minor controllo sulle attività legate al mondo delle scommesse determina, a causa del consistente volume di « giocate » che sfuggono al computo delle imposte, un ingente danno erariale ovvero il mancato incasso erariale unico (PREU), non ritenga opportuno attivarsi da subito per verificare se vi sia un costante controllo dei livelli di servizio e del rispetto delle convenzioni per le concessioni relative alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco, allo scopo di salvaguardare le conseguenti entrate erariali; se non si ritenga utile assumere iniziative, anche normative, per prevedere meccanismi di revoca delle concessioni, anche di quelle perduranti da molti anni, ogni qual volta si accertino contatti con esponenti o società collegate con la criminalità organizzata, ovvero prevedere la decadenza della concessione nell’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle gestite  all’AAMS ovvero giochi d’azzardo proibiti dall’ordinamento giuridico nazionale;

se non ritenga opportuno attivarsi presso tutte le competenti sedi, alla luce anche delle sentenze normative di settore, al fine di provvedere ad una verifica sulla legittimità dei punti scommesse irregolari nel continuare a svolgere la propria attività, assumendo altresì le opportune iniziative normative al fine di stabilire una regolamentazione del settore finalizzata ad un maggior controllo contro il gioco non regolare.

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