Raggiunto l’accordo tra il Governo e organizzazioni sportive relativamente al divieto di sponsorizzazione da giochi e scommesse che doveva entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2019, così come previsto dal Decreto Dignità.
Nel testo dell’emendamento Milleproroghe che sarà inserito nel testo della Manovra di Bilancio all’esame del Parlamento, e che Jamma.it ha potuto visionare in anteprima, è infatti contenuta la norma che farà slittare il divieto al 14 luglio 2019.
Il provvedimento fa seguito all’incontro che si è tenuto ieri tra la Federcalcio e il Governo.
Lo stop alle sponsorizzazioni di giochi e scommesse dal 1 gennaio, prevista dal Decreto dignità, rischia infatti di causare una perdita da 25 milioni di euro per le società di Calcio.
Cosa prevede la norma
L’articolo 9 della legge di conversione del DL dignità, prevede il divieto, a decorrere dal 14 luglio 2018, di qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo comunque effettuata e su qualsiasi mezzo, incluse:
- manifestazioni sportive, culturali o artistiche;
- trasmissioni televisive o radiofoniche;
- stampa quotidiana e periodica;
- pubblicazioni in genere;
- affissioni;
- canali informatici digitali e telematici, compresi i social media .
Il divieto, dal 1° gennaio 2019, così come prevede il decreto Dignità va applicato anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale la cui pubblicità, ai sensi del decreto in esame è appunto vietata.
Restano escluse dal divieto:
- le lotterie nazionali a estrazione differita ;
- le manifestazioni di sorte locali ;
- i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’inosservanza di queste disposizioni prevede una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, e in ogni caso non inferiore – per ogni violazione – ad un importo minimo di 50.000 Euro. La percentuale della sanzione è stata quadruplicata in sede camerale, in quanto inizialmente l’importo stabilito era pari al 5%. La sanzione è a carico:
- del committente;
- del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione;
- dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività.
Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto dignità, per i quali resta applicabile – fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto dignità- la normativa vigente anteriormente a tale data.
Con l’approvazione dell’emendamento di Milleproroghe così come da testo in bozza il divieto slitta dal 1 gennaio 2019 al 14 luglio 2019.