Milano. Per Anna Scavuzzo (pres.Milano Civica) la sentenza del Consig. di Stato chiarisce che non esiste una mancanza normativa

Testo integrale della sentenza

(Jamma) A seguito dell’ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar Lombardia che aveva stabilito come il Comune non potesse decidere sugli orari d’apertura delle sale gioco, per Anna Scavuzzo, presidente del gruppo consiliare Milano Civica del Comune di Milano la cosa più importante che con questa decisione è stata chiarita è che non esista una mancanza di normativa. “Non c’è, a quanto pare, quel vuoto normativo che ha portato in questi anni il Tar a dar sempre ragione alle case da gioco. Come si è sempre pensato, stando alla normativa vigente, le sale slot non sono considerabili esercizi commerciali tout-court, perchè la fidelizzazione che nasce tra clientela ed esercente va molto al di là di quella tipica”.

 

Di seguito il testo della sentenza

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2013, proposto da:

 

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti xxx, xxx, xxx con domicilio eletto presso l’avv.

xxx, in Roma,

 

contro

xxx s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. xxx ed xxx, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, xxx;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 00325/2013, resa tra le parti, concernente orario di apertura sala giochi

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Game Paradise Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Maffey, per delega dell’avv. Meroni, e Mazzeo, per delega dell’avv. Manzi;

 

Ritenuto ad un sommario esame proprio di questa fase che l’appello del Comune di Milano sia fondato, atteso che:

– la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010);

– le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell’autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza,l’incolumità, e la moralità pubbliche;

– a tali finalità ed all’armonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. delle stesse con i contrapposti interessi imprenditoriali risponde evidentemente l’ordinanza impugnata in questo giudizio;

– trattandosi di atto generale, lo stesso non necessita di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990;

Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 3971/2013) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013