Il Tribunale di Potenza ha pronunciato sentenza nella causa civile tra un giocatore e un concessionario di scommesse. Il concessionario, rappresentato e difeso dagli Avv. Carmelo Barreca e Giuseppe Marra, aveva proposto la quota della scommessa 1 a 5 indicandola erroneamente, per mero errore di battitura, in 1 a 500. Il giocatore ha scommesso sull’evento e rivendicato il pagamento della vincita. Prima dell’evento il concessionario ha segnalato al giocatore e alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’errore di battitura.
“Questa importante sentenza del Tribunale di Potenza – commenta l’Avv. Carmelo Barreca – conferma la rilevanza dell’errore ostativo in cui può incorrere il concessionario per una qualsiasi svista nel caricamento delle quote.
La sentenza chiarisce che laddove l’errore ostativo sia evidente e facilmente riconoscibile (e nel caso esaminato lo era certamente, posto che al posto di una quota 1/5 per errore era stato trascritto 1/500, con pagamento in caso di vincita di ben 500 volte la posta), la disciplina del codice civile prevale certamente sui regolamenti ministeriali che non consentono l’annullamento della scommessa.
Ne consegue che gli scommettitori (in special modo i più esperti) non devono andare alla caccia dell’errore del gestore, moltiplicando e caricando – appena ne individuano uno – il max numero di scommesse possibili, ed il gestore, soprattutto se avvedutosi dell’errore lo segnala ben prima dello svolgimento dell’evento, non può esser tenuto in tal caso al pagamento della scommessa, che va quindi annullata, stante la rilevanza e riconoscibilità di tale errore ostativo”.
Nella sentenza si legge:
«… occorre in via preliminare esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte convenuta la quale, risultando infondata, deve essere rigettata, tenuto conto del fatto che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta(concessionario), non risulta provato che il giocatore abbia stipulato il contratto oggetto di causa in qualità di professionista, anziché di consumatore.
Nel merito, ritiene il Giudicante che le scommesse effettuate dal giocatore in data 23.3.2009, mediante la stipula di contratti intercorsi con la convenuta concessionario, siano fondate su una volontà contrattuale del concessionario che, pur correttamente formata, non è stata correttamente manifestata.
Ed invero, l’errore consiste nella falsa o distorta rappresentazione di una situazione di fatto o di diritto a causa della quale una parte viene indotta a concludere un contratto che, in assenza di tale vizio, non avrebbe concluso se non a condizioni diverse.
Le parti possono essere indotte a concludere un contratto sulla base di una falsa rappresentazione della realtà o perché l’errore verte su circostanze che influenzano la formazione della volontà contrattuale (c.d. errore motivo) o perché l’errore incide sulla dichiarazione della volontà formatasi correttamente (c.d. errore ostativo).
Nel caso di specie, la parte convenuta, titolare di concessione rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l’esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diverse dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, ha dedotto di aver manifestato al pubblico degli scommettitori una dichiarazione di volontà diversa rispetto a quella che si era rappresentata, predisponendo in data 23.3.2009, tra le varie scommesse sportive del suo palinsesto, la scommessa sull’evento sportivo – incontro di calcio Russia – Azerbaijan – che si sarebbe svolto il 28.3.2009, con risultato parziale/finale 1/1, quotando la scommessa 1/500 anziché 1/5 – così offrendo 500 volte la posta in palio, anziché 5 volte la posta in palio -, per un mero errore di battitura.
La fondatezza delle dette deduzioni risulta provata dalla repentinità con cui il concessionario ha provveduto, nella stessa data del 23.9.2009 – dopo poche ore dalle giocate del giocatore e comunque cinque giorni prima che si svolgesse l’incontro di calcio – a dare, sia allo scommettitore che all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, comunicazione dell’errore in cui era incorsa (cfr. doc. 7 e doc. 8 del fascicolo della parte convenuta).
Orbene, premesso che l’art. 1433 c.c. prevede che la disciplina dell’errore motivo si applichi anche all’errore ostativo, si evidenzia che, nel caso di specie, l’errore ostativo che ha viziato il consenso del concessionario deve ritenersi tale da determinare l’annullabilità delle scommesse ai sensi dell’art. 1427 c.c., trattandosi di errore essenziale e riconoscibile.
Si tratta, in particolare, di un errore essenziale che riguarda l’oggetto del contratto. Infatti, l’oggetto del contratto è la scommessa, come somma da corrispondere al vincitore e l’errore nella digitazione della quota proposta ha avuto incidenza sull’oggetto del contratto ovverosia sulla somma che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere allo scommettitore in caso di vincita.
Trattasi, inoltre, di un errore riconoscibile.
Infatti, la quota proposta (1 a 500) è nettamente superiore alla quotazione media proposta dagli altri operatori del settore per il medesimo evento e per eventi analoghi (come emerge dal doc. 12 del fascicolo della parte convenuta e dalle dichiarazioni rese dai due testi escussi nel corso del giudizio).
Inoltre, depone per la riconoscibilità dell’errore anche il comportamento tenuto dal giocatore che, evidentemente avvedutosi dell’errore, si è attivato, nel breve lasso di tempo di 15 minuti, ad effettuare n. 20 giocate consecutive dell’importo di Euro 10,00 ciascuno, perseguendo l’obiettivo di introitare somme assolutamente rilevanti (pari a complessivi Euro 100.000,00) e di gran lunga superiori all’importo massimo di Euro 10.000,00 previsto dal D.M. 111/2006 come vincita possibile per la singola scommessa.
Quanto alla portata da riconoscere alla disciplina prevista dal D.M. n. 111/2006 e dal Decreto direttoriale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 21.3.2006, secondo cui le giocate non possono essere annullate, da intendersi nel senso della irretrattabilità del negozio regolarmente stipulato, sulla base di elementi sopravvenuti, appare comunque utile precisare che, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, la disciplina codicistica sin qui richiamata prevale chiaramente su quella di rango inferiore, che non può costituire ostacolo al riconoscimento della generale tutela assicurata al contraente per eventuali vizi del consenso.
Alla luce di quanto sin qui esposto, le domande formulate dal giocatore nell’atto introduttivo del giudizio devono essere rigettate e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta concessionario nella comparsa di costituzione e risposta, le scommesse oggetto di causa devono essere annullate per errore.
Quanto alla domanda formulata dal concessionario di condanna del giocatore alla restituzione della somma di Euro 1.000,00, asseritamente corrisposta al predetto all’esito del risultato dell’evento sportivo Russia – Aberbaijan, si deve rilevare che, nonostante il giocatore abbia negato di aver ricevuto detto importo –cfr. in particolare, le deduzioni svolte dal giocatore nella prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., dopo la proposizione della domanda riconvenzionale-, nessuna prova la concessionario ha fornito sul punto, con la conseguenza che la domanda restitutoria deve essere rigettata.
Non meritevole di accoglimento risulta anche la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta concessionario nei confronti dell’attore giocatore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati da “ritardati e mancati pagamenti”, rimasti del tutto sforniti di prova.
In applicazione del principio di soccombenza, il giocatore è tenuto alla refusione delle spese di lite sostenute da concessionario, liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche».