La Corte di Giustizia europea conta ben cinque domande di pronuncia pregiudiziale in materia di obbligo al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili per le attività di gioco.

Tutte le richieste fanno seguito al ricorso presentato da associazioni di imprese spagnole contro la norma contenuta nella legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, in materia di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana), che prevede un regime di distanze minime di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento.

Dopo una prima sentenza del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, nel gennaio scorso, da cui l’invio della domanda di pronuncia alla Corte, sono seguite altri quattro provvedimenti.

In base alle medesime valutazioni il Tribunale sollecita la Corte europea a valutare se la normativa spagnola costituisca un vantaggio che pregiudica e falsa la concorrenza nel settore. Stiamo parlando l’articolo 5 del decreto del Consiglio della Comunità valenzana che prevede un regime di distanze minime di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, malgrado che detta normativa già stabilisca anche altre misure meno restrittive, ma che possono considerarsi ugualmente efficaci per la tutela dei consumatori, l’interesse generale e in modo particolare per i minori, come: a) il divieto di accesso e di partecipazione ai minori, agli interdetti con sentenza definitiva, ai dirigenti di enti sportivi e agli arbitri di attività su cui si effettuano scommesse, ai dirigenti ed azionisti di società di scommesse, alle persone che detengono armi, alcolizzate o sotto effetto di sostanze psicotrope, che disturbano lo svolgimento dei giochi, alle persone iscritte nel Registro delle persone escluse dall’accesso al gioco; e b) il divieto di pubblicità, promozione o sponsorizzazione e di qualsiasi forma di promozione commerciale, comprese quelle telematiche attraverso le reti di comunicazione sociale, nonché di promozione del gioco all’esterno dei locali, della pubblicità statica sulle strade pubbliche e sui mezzi di trasporto, manifesti o immagini su qualsiasi supporto. La Corte deve pronunciarsi in merito alla compatibilità di queste norme agli gli articoli 26, 49 e 56 TFUE, che sanciscono i principi di libertà d’impresa e di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Indipendentemente dalla risposta alla questione precedente “se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella prevista dalla seconda disposizione transitoria della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, che impone con effetto retroattivo la distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, alle sale da gioco già installate senza rispettare tale separazione, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020, dal momento che tale requisito è incompatibile con i già menzionati principi di libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività.

Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede una moratoria di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco, in quanto tale sospensione delle licenze per un periodo massimo di cinque anni è incompatibile con i summenzionati principi della libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività.

Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella prevista dagli articoli 45.5 e 45.6 della citata legge della Comunità valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, in quanto obbligano solo le sale da gioco di proprietà di soggetti privati, e non quelle di proprietà di soggetti pubblici, che sono inoltre esenti dalle restrizioni attinenti alla pubblicità e ai controlli all’accesso alle quali sono soggette le prime, esonerandole dall’osservanza dei seguenti obblighi: a) il rispetto di un regime di distanza minima di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento; b) il rispetto retroattivo della distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, per le sale da gioco già installate senza rispettare tale distanza, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020; c) l’assoggettamento a una moratoria per un periodo massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e scommesse e per l’esercizio di slot-machine.