Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un esercente di Roma contro il provvedimento con il quale l’amministrazione capitolina ha disposto la cessazione dell’attività di slot in considerazione della violazione della distanza minima da una scuola.

Il giudice amministrativo ha ritenuto infondati i motivi di ricorso.

“La scelta di Roma Capitale di non emendare la vigente disciplina regolamentare del 2017 in materia di distanze è già di per sè espressiva della volontà dell’Amministrazione capitolina di conservare – in coerenza con quanto espressamente consentitole dal sopravvenuto art. 4 della legge Regione Lazio n. 5 del 2013 (così come modificato dalla novella legislativa regionale del 2022) – le “ulteriori limitazioni” già previste, tutte già adeguatamente ponderate in funzione “dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica” (cfr. art. 4, co. 1-bis, legge Regione Lazio n. 5 del 2013, così come da ultimo modificato nel 2022).

In sostanza, il regolamento capitolino del 2017 (così come emendato nel 2019) – ancorchè anteriore rispetto alla novella legislativa regionale del 2022 – appare pienamente coerente con quest’ultima, atteso che esso ha introdotto una limitazione supplementare che la novella legislativa regionale facoltizzava espressamente ad apportare a livello comunale (peraltro con espressa previsione di prevalenza della misura comunale più restrittiva rispetto al limite più blando fissato a livello regionale).

Né vale obiettare, in senso contrario, che la disciplina regolamentare in materia (id est l’art. 6, co. 1, del regolamento capitolino del 2017) avrebbe ormai perso ogni efficacia in quanto adottato soltanto “nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale” (e cioè soltanto nel periodo che ha preceduto l’entrata in vigore della novella legislativa regionale del 2022).

La censura è infondata anzitutto perché a valle dell’intervento emendativo con cui l’Assemblea Capitolina ha modificato nel 2019 il Regolamento capitolino del 2017, l’art. 6, co. 1, di detto regolamento ha cessato di prevedere la dicitura “nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale” (dicitura quindi ormai definitivamente espunta).

La censura attorea de qua riposa, pertanto, su una versione dell’art. 6, co. 1, del regolamento capitolino del 2017 che non era più in vigore al tempo dell’adozione del provvedimento inibitorio impugnato.

Fermo quanto precede, detta censura non appare comunque perspicua perché la sopravvenuta novella legislativa regionale del 2022 ha introdotto una disciplina che – lungi dal sancire la definitiva inefficacia dei pregressi regolamenti comunali prevedenti limiti distanziometrici più gravosi – ha espressamente facoltizzato i comuni ad introdurre misure più restrittive.

E siccome il regolamento capitolino del 2017 (come modificato nel 2019) già prevedeva una misura più restrittiva permanente (e non meramente transeunte nelle more dell’intervento del legislatore regionale), la scelta di Roma Capitale di conservare tale misura appare pienamente legittima, sicchè tale misura assume una connotazione ormai stabile e permanente (e non circoscritta al periodo antecedente alla novella legislativa regionale del 2022).

Ciò a maggior ragione ove si consideri che la ricorrente non deduce nel presente giudizio alcun concreto profilo di inadeguatezza e/o irragionevolezza delle valutazioni discrezionali che avevano condotto Roma Capitale ad adottare – nel 2017 – un limite distanziometrico di 500 metri.

Valutazioni che, come visto, erano state basate su un’accurata e specifica istruttoria sostanzialmente rispettosa degli standard valutativi imposti dal sopravvenuto art. 4, co. 1-bis, legge Regione Lazio n. 5 del 2013 (così come da ultimo modificato con la novella del 2022), e cioè i parametri “dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica”.”