Ritardato rilascio della concessione: il Tar Lazio condanna ADM al pagamento dei danni

(Jamma) Il Tar Lazio ha condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al risarcimento dei danni conseguenti al mancato rilascio della concessione di gioco ad una sala bingo di Rimini.

Il Tar Lazio con sentenza 24 gennaio 2011 aveva già accolto il ricorso proposto dalla società avverso la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo pubblicata nel 2001, legittimando detta società al conseguimento di una delle concessioni a bando. A distanza di oltre 4 anni la società però non ha potuto, in concreto, procedere all’apertura della relativa sala bingo, in considerazione del comportamento sostanzialmente elusivo tenuto da parte della stessa amministrazione.

I giudici romani hanno chiarito che “il ricorso deve essere accolto nella parte in cui è stata richiesta la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo tribunale del 2011, con il quale, appunto, in parziale accoglimento della richiesta risarcitoria, l’amministrazione è stata condannata al pagamento delle somme da determinarsi, in concreto, sulla base dei criteri puntualmente indicati in sentenza… l’amministrazione, nonostante il non indifferente tempo intercorso dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, non abbia ancora in concreto formalmente provveduto alla formulazione di una sostanzialmente definitiva proposta risarcitoria secondo i suddetti criteri, avendo, invece, medio tempore frapposto diversi ostacoli che tuttavia, non appaiono cogliere effettivamente nel segno; in particolare, per quanto attiene ai canoni di locazione che la ricorrente avrebbe dovuto pagare per mantenere la disponibilità dei locali originariamente indicati i fini della collocazione della sala bingo, l’amministrazione dimostra di non tenere in alcuna considerazione la circostanza, già emergente dagli atti, che i suddetti locali erano nella proprietà della ricorrente e che, pertanto, il calcolo da effettuarsi al riguardo, era essenzialmente di carattere astratto”.

Nella ritenuta sussistenza dei relativi presupposti, in termini di colpa dell’amministrazione, il Tribunale amministrativo romano ha condannato l’amministrazione al pagamento ‘equitativamente individuato nella complessiva somma di euro 8.000’.