Dissequestro di altro centro BETUNIQ presso il Tribunale di Palmi

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(Jamma) Altro dissequestro alla Procura di Palmi di un centro collegato con il bookmaker estero Betuniq. L’orientamento si è solidificato sulla precedente pronuncia apparsa nei giorni scorsi. Questa volta il provvedimento, emesso con ordinanza ex art 263 c.p.p. dal G.I.P. dott. Accurso, nasce all’esito della Camera di Consiglio  tenutasi in data 23 Luglio 2013, in cui il G.I.P. “acquisita la documentazione integrativa ,  richiesta , finalizzata ad attestare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il CTD e la società UniqGroup LTD, di nazionalità maltese , e munita di licenza per l’esercizio di attività di gioco…. accoglie l’istanza di dissequestro dei beni .. disponendone  la restituzione agli aventi diritto ..”

 

Il provvedimento pone l’accento sulla peculiare posizione della società maltese, esclusa dalla recente gara  per l’affidamento in concessione di 2000 nuovi diritti per negozi di scommesse sportive. Si legge nell’ordinanza, che ..” pende davanti al TAR del Lazio un ricorso tra la citata Uniq Group LTD  contro l’esclusione della predetta  – ritenuta illegittima- dalla procedura di affidamento in concessione dell’esercizio di giochi pubblici attraverso rete fisica , di cui al bando del 31.07.2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale” ed in tali condizioni , “indipendentemente dal merito della vicenda amministrativa , non può non rilevarsi che , in aderenza alla normativa europea, la Suprema Corte di Cassazione statuisce che non integra il reato di cui  all’art. 4 della L. 401 del 1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di Giustizia di CE, del regime concessorio interno, agli artt. 43 e 49 del Trattato CE”

La società Uniq Group ha espressamente manifestato il proprio interesse a concorrere all’assegnazione dei diritti previsti dal recente bando, seppur consapevole della presenza all’interno dello stesso di requisiti immediatamente discriminatori e preclusivi all’accesso al mercato italiano. Il ricorso avverso il Bando ed i motivi di esclusione è ad oggi pendente .

 

La Società esprime piena soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento della propria peculiare posizione e della legittimità dell’ operato dei centri ad essa collegati.

 

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