Wi-Fi libero per tutti, nessuna responsabilità per chi apre la rete

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(Jamma) “Qualunque esercente, negozio, privato cittadino può adesso aprire una rete Wi-Fi e offrire accesso internet senza rischiare nulla né sottostare a obblighi burocrati”. E’ questo in sintesi il risultato delle disposizioni contenute nel decreto ‘del Fare’ in materia di liberalizzazione del WiFi. La norma è contenuta nell’articolo così strutturata:

 

 

Art. 10: (Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete  pubblica)
1. L’offerta di accesso ad internet è libera e non richiede la identificazione degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address)
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155.

 

Questa noma si riferirebbe a tutti (anche agli internet point quindi oltre che al wifi) ed intenderebbe sostituire l’identificazione personale dell’utilizzatore dei sistemi wifi (su cui vi erano sorti dubbi dopo le modifiche della legge Pisanu avvenute nel 2010)  con un sistema di registrazione degli indirizzi mac address, senza più, fra l’altro obblighi amministrativi ( che però erano già stati previsti dalle norme del 2010).

 

Si dispone insomma una norma abrogativa perché le norme sull’identificazione sono in vigore e dunque vi è la necessità di dire con certezza che le norme sono abrogate.

 

Cos’è il Mac address? Il MAC è un acronimo che significa Media Access Control  ed è un sistema di identificazione di dispostivi anziché di persone. Ad un sistema di identificazione personale, insomma, se ne sostituisce uno basato su un numero in grado di identificare “macchine” e non persone. L’identificazione personale è esclusa nettamente anche dal secondo comma dell’articolo 10: “La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155.”

 

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