UIF Banca d’Italia. PiĆ¹ che raddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei gestori

(Jamma) ā€œAnche nel corso del 2012 si ĆØ riscontrata una maggiore attenzione verso gli obblighi di collaborazione attiva da parte dei gestori di giochi e scommesse (283 segnalazioni a fronte delle 130 del 2011)ā€. Eā€™ quanto si legge nel Rapporto annuale 2012 dellā€™UnitĆ  di Informazione Finanziaria della Banca dā€™Italia. ā€œNei primi mesi del 2013 ā€“ si legge nel Rapporto ā€“ sono ultimati gli approfondimenti condotti dallā€™UIF sulla base delle segnalazioni di operazioni sospette relative a tale settore, con la collaborazione della Guardia di Finanza e dellā€™Agenzia delle dogane e dei monopoli. La comunicazione dellā€™11 aprile 2013 prevede due schemi di comportamento anomalo connesso con lā€™operativitĆ  del settore dei giochi.
ƈ possibile operare, anche ai fini di una migliore comprensione dello schema operativo e funzionale, una distinzione tra gli operatori che utilizzano la rete fisica e quelli che si servono delle reti on-line. Con riferimento allā€™operativitĆ  posta in essere da soggetti che si servono di rete fisica, le fattispecie piĆ¹ rilevanti osservate nelle segnalazioni pervenute concernono in prevalenza diverse forme di simulazione di attivitĆ  di gioco, finalizzate a conferire una provenienza lecita a somme in contanti di origine sconosciuta. In tale ambito si conferma la prassi di acquistare in contanti fiches delle quali si richiede poi il cambio in assegni senza che sia stata posta in essere alcuna attivitĆ  di gioco. Unā€™ulteriore operativitĆ  della specie si caratterizza per lā€™inserimento di denaro contante in slot machines a cui segue la richiesta di restituzione dellā€™importo caricato nonostante non sia rilevabile unā€™effettiva partecipazione al gioco (o lo sia soltanto in maniera del tutto marginale rispetto agli importi inseriti). Un nutrito numero di segnalazioni concerne inoltre la prassi del c.d. ā€œchip dumpingā€, che consiste nel trasferimento di fiches dal c.d. ā€œdumperā€ (perdente) al ā€œdestinatarioā€ (vincente), accordatisi in precedenza, in modo da perdere e vincere in maniera sistematica nellā€™attivitĆ  di gioco che li vede contrapposti come avversari.Nel corso del 2012 sono inoltre pervenute numerose segnalazioni concernenti il frequente e ripetuto accredito, su conti intestati a persone fisiche, di somme derivanti da vincite di gioco. La frequenza e la sistematicitĆ  che caratterizza tali vincite conferma
la vitalitĆ  di un mercato secondario degli scontrini vincenti, che i riciclatori acquistano ā€“ a prezzo maggiorato ā€“ dagli effettivi vincitori al fine di occultare la reale provenienza del denaro. ƈ significativo constatare come, in taluni casi, le segnalazioni trasmesse da operatori di gioco e intermediari finanziari in relazione ai medesimi soggetti abbiano consentito di qualificare in maniera piĆ¹ accurata lā€™operativitĆ  complessivamente posta in essere: in particolare, lā€™acquisizione di informazioni relative al profilo economico dei segnalati, titolari di attivitĆ  commerciali al dettaglio, ha avvalorato il sospetto che lā€™acquisto di scontrini vincenti potesse essere funzionale al perseguimento di finalitĆ  quali la regolarizzazione di redditi non dichiarati provenienti dallā€™attivitĆ  imprenditoriale svolta dal segnalatoā€. Per quanto riguarda invece il gioco on line, lā€™Uif segnala che ā€œcontinua a essere presente lā€™utilizzo di carte credito, presumibilmente clonate o rubate, per effettuare ricariche di conti di gioco on-line e lā€™utilizzo di documenti identificativi contraffatti. Frequenti sono stati i casi di ricorso, da parte degli utenti, a piattaforme informatiche gestite da societĆ  straniere non destinatarie di alcuna autorizzazione, spesso con sede legale in nazioni caratterizzate da regimi di fiscalitĆ  agevolata. Tali societĆ  ā€“ a loro volta collegate a societĆ  di pagamento altrettanto ā€œopacheā€ ā€“ riescono a operare ovunque sia disponibile un collegamento in rete senza essere soggette ad alcuna delle restrizioni previste dalla gran parte delle normative nazionali, rendendosi cosƬ potenziale veicolo (consapevole o inconsapevole) di operazioni di riciclaggio internazionale. In tale contesto particolare rilievo assume lā€™operativitĆ , riscontrata in talune segnalazioni, caratterizzata dal temporaneo utilizzo fraudolento di identitĆ  fittizie, correlata alla possibilitĆ  di procedere allā€™apertura di conti di gioco anche senza la contestuale registrazione dei documenti identificativi (che possono essere inviati nei successivi trenta giorni); lā€™omesso completamento della procedura di identificazione nei termini previsti comporta la sospensione dellā€™operativitĆ  di gioco e comunque lā€™impossibilitĆ  di riscossione dellā€™eventuale saldo presente sul conto. Nei casi della specie i segnalati, utilizzando talvolta dati anagrafici di personaggi noti facilmente desumibili da ā€œfonti aperteā€, avevano posto in essere, nel citato periodo di trenta giorni, unā€™attivitĆ  di gioco configurabile quale ā€œchip dumpingā€ a favore di soggetti loro collegati, e riportato il saldo del conto a valori prossimi allo zero allā€™avvicinarsi dello scadere dei trenta giorniā€. Infine ā€œnellā€™ambito del tema del gioco merita distinta considerazione quanto emerge dal settore delle scommesse sportive. Lā€™analisi delle segnalazioni di operazioni sospette della specie ha di recente consentito lā€™individuazione di uno schema comportamentale caratterizzato dal sistematico ricorso a una serie di scommesse su uno stesso evento a rischiositĆ  media, tali da coprire tutto il possibile ventaglio di probabilitĆ . Tale espediente ā€“ assicurando un ammontare ā€œsicuroā€ di vincite (sia pure, ovviamente, inferiore a quello complessivo delle giocate) ā€“ rappresenta uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco a un costo rappresentato dalla differenza fra le vincite e gli importi delle giocateā€