Un esercizio commerciale che svolgeva attività di raccolta di gioco per un operatore non autorizzato in Italia già dal 2014, ma in assenza di licenza Tulps articolo 88, non può oggi invocare il rilascio di una autorizzazione ad aprire senza rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili, come prevede la Legge Regionale della Regione Puglia.

Lo ha stabilito il Tar Puglia, sede di Bari, con una sentenza del 18 maggio 2023.

Con ricorso depositato l’istante impugnava il provvedimento della Questura di Bari di diniego della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.

Il diniego opposto è stato motivato essenzialmente in ragione della carenza del rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili, di cui alla legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 così come modificata dalla legge regionale 17 giugno 2019, n. 21, in quanto l’attività dista 110 mt da una scuola; inoltre, è stata accertata la mancanza dei requisiti soggettivi, in ragione di procedimenti penali a carico del ricorrente.

Sono state dedotte, tra le altre, le seguenti tre censure: I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’eccesso di potere per mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale; II) la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 T.U.L.P.S., la violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/007081/12001 del 21 maggio 2018, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge Regione Puglia 13 dicembre 2013 n. 43, come mod. dalla 8 legge Regione Puglia 17 giugno 2019 n. 21, la violazione e falsa applicazione nell’intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 936, legge 28 dicembre 2015 n. 208 tra Governo, Regioni ed enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico di cui alla Conferenza unificata 7 settembre 2017, Rep. atti n. 103/U, la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., l’eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà; III) la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La Questura ha accertato che il ricorrente svolgesse, in data antecedente alla riforma richiamata, in vigore dal giugno 2019, soltanto l’attività principale di “posto telefonico ed internet point” e l’attività secondaria di “altre elaborazioni dati” e non già quella di “gestione delle scommesse” per la quale ha richiesto il rilascio del titolo di P.S. soltanto successivamente. L’attività svolta in precedenza, su dichiarazione della stessa parte, risulta da visura della Camera di commercio.

Difatti, soltanto nel 2021, il ricorrente ha chiesto, all’ufficio licenze della Questura di Bari, licenza, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., per essere autorizzato alla gestione dell’attività di raccolta scommesse. Ed è solo, con atto dello stesso anno, che è stato rilasciato titolo autorizzatorio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per quanto di competenza .

Di conseguenza, non riesce affatto il ricorrente a dimostrare di non ricadere nell’applicazione della normativa regionale in materia di distanze dai c.d. luoghi sensibili.

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