La CGUE chiamata a giudicare bando 2.000 negozi di gioco

(Jamma) Il Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di giustizia europea per giudicare il bando di gara del 2012 (d.lgs. 16/2012), per l’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici. Nello specifico il Consiglio di Stato chiede alla Corte se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare;

se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti.

“Con il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato – si legge in una nota della CGE – la Stanley International Betting Limited e Stanley Malta Limited ha chiesto l’annullamento del bando di gara del 2012 (d.lgs. 16/2012), per l’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici, attraverso l’attivazione della rete fisica di negozi di gioco, da cui era stata esclusa.

Con le sentenze delle Corte di giustizia 6 marzo 2007, C-338/04 e C-360/07, Placanica e 16 febbraio 2012, cause riunite C- 72/10 e C-77/10, Costa e Cifone, erano stati rilevati profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea delle procedure di affidamento di concessioni per 1’esercizio dei giochi tenutesi nel 1999 e nel 2006.

Stanley lamenta il contrasto del d.lgs. 16/2012 con le citate sentenze a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni, (di soli 40 mesi, laddove le precedenti concessioni avevano avuto durata di 12 e 9 anni). L’AAMS avrebbe dovuto revocare le precedenti concessioni ed indire una nuova gara basata sui principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte se il TFUE ed i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea ammettano che:

  • vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;

  • l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite.