Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una tabaccheria contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania dell’autorizzazione per un punto di raccolta del Gioco del Lotto.
La parte ricorrente lamentava, in particolare, la violazione dell’articolo 33, comma 1, della legge n. 724/1994, come modificato dapprima dalla legge n. 449/1997 e poi dalla legge n. 448/1998, il quale avrebbe esteso a tutte le tipologie di rivendita la possibilità di istituire il Gioco del Lotto senza effettuare alcuna distinzione fra le varie categorie di tabaccai.
All’udienza pubblica la causa è stata trattata e, dunque, trattenuta in decisione. Per il Giudice:
“Il ricorso è fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
Originariamente, in materia di ricevitorie del Lotto, l’articolo 12 della legge 528/1982 (Ordinamento del Gioco del Lotto e misure per il personale del lotto) prevedeva l’istituzione di punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato esclusivamente presso le rivendite ordinarie di generi di monopolio.
Successivamente, con l’art. 3, comma 226, della legge n. 549/1995 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), è stato stabilito che “Gradualmente, fino al 10 per cento, le nuove concessioni possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali”.
Tale previsione risulta integrata dall’articolo 33 della legge n. 724/1994 (come modificato prima dall’articolo 19, comma 7, della legge n. 449/1997 e poi ultimo dall’art. 45, comma 21, dalla legge n. 448/1998) a mente del quale “Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l’allargamento della rete di raccolta del Gioco del Lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l’esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno …”.
Con i decreti direttoriali 26 gennaio 2005 e 29 marzo 2006, sono state equiparate alle rivendite speciali di cui al citato articolo 3 della legge n. 549/1995, quelle ubicate all’interno delle sale bingo, dei centri commerciali e degli ipermercati, nonché quelle ubicate in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali, nonché in raccordi autostradali.
Il perimetro della rete di vendita dei prodotti da fumo è stato, poi, ulteriormente ampliato dall’articolo 4 del d.m. 2 dicembre 2013 n. 38.
Ciò posto, in linea con l’orientamento già espresso da questa Sezione II con le sentenze n. 14460/2015 e n. 1101/2018 (entrambe rese su fattispecie analoga), il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione restrittiva seguita dall’Agenzia resistente nella valutazione dei presupposti per la concessione del provvedimento ampliativo richiesto da parte ricorrente.
Infatti, nella materia de qua, assume natura primaria la norma di cui all’articolo 33 della legge n. 724/1994 e s.m.i., la quale non introduce alcuna distinzione fra categorie di tabaccai ai fini della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al Gioco del Lotto (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 23 gennaio 2001, n. 2244).
Dall’analisi sistematica della normativa e dei decreti su richiamati, si può agevolmente desumere che l’Amministrazione medesima non attribuisce alcuna efficacia escludente all’art. 3 della legge n. 549/1995 in ordine alla possibilità di attribuire nuove concessioni a rivendite speciali di tipologia diversa da quelle ivi espressamente indicate. D’altronde, in assenza di una norma ad hoc, ritenere che non sussistano specifiche preclusioni nei riguardi delle c.d. rivendite speciali appare più in linea con l’attuale assetto di liberalizzazione delle concessioni dei punti di raccolta del Gioco del Lotto.
Deve, dunque, concludersi nel senso che “sia la normativa che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del Gioco del Lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione” (in tal senso, i già citati precedenti della Sezione).
In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’impugnata determinazione di diniego deve essere annullata, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di parte ricorrente di assegnazione diretta di un punto di raccolta del Gioco del Lotto da associare alla propria rivendita speciale di tabacchi, verificando – pur sempre nei limiti dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia – la sussistenza dei presupposti a tal fine necessari”.