Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso del titolare di due sale scommesse contro la mappatura dei luoghi sensibili del Comune di Reggio Emilia.
Nel ricorso si chiedeva l’annullamento dell’atto comunale con il quale si chiede la chiusra delle sale scommesse entro il 31 dicembre 2018, e che detta disposizioni che impattano (con portata retroattiva) “su esercizi già attivi sul territorio senza preoccuparsi della salvaguardia di cui si è dato conto, ossia dei criteri localizzativi”.
Per il TAR non spetta al Comune l’individuazione dei siti alternativi, e ciò è logico trattandosi di scelte imprenditoriali spettanti a ciascun operatore. Altresì ‘sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della L.r. 5/2013 dedotte con la doglianza n. IV, per contrasto con gli artt. 3 e 41 (effetto espulsivo dell’attività di impresa); 5, 117 comma 2 lett. e), 117 comma 3, 118 e 120 (primazia della legislazione statale, i cui principi tendono a salvaguardare gli investimenti e a evitare la concentrazione e assenza di offerta di gioco); art. 117 comma 2 lett. e) (interferenza sul sistema tributario e contabile dello Stato di competenza esclusiva dello Stato, senza aver avviato il meccanismo della Conferenza unificata)’.
Per i giudici, inoltre, la norma regionale adottata dal Comune ha garantito un tempo congruo alle sale scommesse per la delocalizzazione, nel rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili indicata dalla legge regionale.