Il Consiglio di Stato ha accolto, tramite ordinanza, il ricorso presentato da Snaitech Spa, contro Unione dei Comuni di Sorbara, Comune di Castelfranco Emilia (MO), Regione Emilia Romagna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ex Monopoli, Questura Modena, in cui si chiedeva la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00445/2021, resa tra le parti, riguardante il distanziometro per le attività di gioco.
Si legge: “Ritenuto che, ferma restando la necessità di approfondire nel merito la questione concernente l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 103 del d.l. n. 18 del 2020, nonché quella concernente l’effettività dell’esercizio della facoltà di delocalizzare l’attività in altro sito idoneo – nella comparazione dei contrapposti interessi debba darsi prevalenza alle ragioni dell’appellante, non producendo l’accoglimento dell’istanza cautelare alcun significativo pregiudizio per l’amministrazione, trattandosi di esercizio già esistente; ritenuta la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase cautelare; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, N. 09272/2021 REG.RIC. accoglie l’istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la
sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, cod. proc. amm. Compensa le spese della presente fase cautelare”.