La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal titolare di una sala bingo contro la decisione del tribunale che aveva confermato la sentenza con la quale, nel 2012, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione proposta da (…), nella qualità
di legale rappresentante della (…) nei confronti dell’ordinanza del prefetto di Messina che aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione degli artt. 8 e 17 bis T.U. L.P.S..

Il tribunale ha ritenuto che, “indipendentemente dalla presenza o meno di un soggetto autorizzato in sala, effettivamente era il (…) che agiva e si qualificava nei confronti dei terzi, e in particolare degli operanti della Polizia di Stato, quale rappresentante del (…), esercitando in concreto – poiché evidentemente a ciò delegato – i relativi poteri: mostrava ai verbalizzanti l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. di cui, ove avesse ricoperto la qualifica di mero dipendente, non avrebbe avuto la disponibilità; veniva, inoltre, qualificato quale responsabile della sala anche dall’impiegata addetta alla vendita di tabacchi e ciò evidentemente perché dotato, in concreto, dei poteri di fatto propri del gestore”. Risulta, in definitiva, dimostrato, ha aggiunto il tribunale, “in ragione della condotta del Landro, per come descritta in seno al verbale di contestazione – dotato di pubblica fede fino a querela di falso – e nemmeno contestata dall’appellante”, che il (…), pur se sprovvisto della necessaria autorizzazione, agiva e si qualificava nei confronti dei terzi quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza e che tali poteri effettivamente esercitava per delega o, comunque, per assenso del (…) o dei rappresentanti autorizzati. Non si comprenderebbe, in difetto, ha osservato il tribunale, perché l’impiegata, a fronte della richiesta dei verbalizzanti, si sarebbe affrettata a chiamare il (…) e non la preposta autorizzata (…), asseritamente presente in sala, né perché il (…) si sarebbe qualificato in tali termini avendo la disponibilità dell’autorizzazione ex art. 88 cit. D’altra parte, ha concluso il tribunale, ad ulteriore conferma di quanto esposto, il (…) non ha mai contestato il fatto che il (…) godesse di tali poteri di rappresentanza ed agisse in quanto tale, limitando le proprie difese all’eccezione, puramente formale, dell’asserita presenza della (…), vale a dire una circostanza che non appare idonea ad escludere la condotta illecita contestata.

Per la Cassazione: “Il ricorrente, infatti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per censurare l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle relative emergenze, hanno ritenuto che il (…), pur se sprovvisto della necessaria autorizzazione, agiva e si qualificava nei confronti dei terzi quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza del (…) e che tali poteri effettivamente esercitava per delega o, comunque, per assenso di quest’ultimo. (…) Il tribunale, infatti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, non importa in questa sede se a toro o a ragione, che il (…), pur se sprovvisto della necessaria autorizzazione, agiva e si qualificava nei confronti dei terzi quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza del (…)”.

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