Vittoria per i CTD, applicata la “Biasci”

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Nuovo importante riconsocimento per i CTD attivi con SKS365

Una doppia vittoria legale che libera il campo da interpretazioni parziali o interessate, contribuendo sempre più a riconoscere il valore dell’operato dei tanti centri trasmissione dati che hanno scelto di operare assieme a SKS365 Group GmbH. Con tre sentenze fondamentali, i tribunali di Salerno, Pescara e Bologna, hanno infatti applicato pienamente, e per la prima volta, le indicazioni della sentenza “Biasci” della CGE. Una svolta epocale in ambito comunitario, riconosciuta e applicata, ora, anche in Italia e, nello specifico, in tribunali generalmente avversi all’operato dei ctd, unici e autentici titolari di questa svolta.

 

I tribunali hanno infatti promosso pienamente la validità dell’operato di SKS365 a livello concessorio, e dei centri che, svolgendo opera di controllo sul territorio per un soggetto autorizzato, possono ora veder riconosciuto il diritto all’ottenimento dei titoli necessari, a partire dall’autorizzazione di PS. Una pietra miliare verso il fondamentale e auspicato riconoscimento di quei centri collegati a operatori in possesso delle necessarie autorizzazioni comunitarie.

 

L’affidamento di concessione in capo a SKS365 (…) consente di ritenere non più concreto e attuale il pericolo di esercizio abusivo di giochi e scommesse. Ciò anche perchè non viene in rilievo alcun motivo ostativo al rilascio della licenza Tulps in capo al titolare del centro che opera per conto del bookmaker estero”.

 

Ancora oltre si è spinto il PM di bologna, riconoscendo la validità dell’attività transfrontaliera operata dai centri commercialmente collegati a SKS365.

 

I centri non gestiscono l’organizzazione delle scommesse, che compete esclusivamente alla società estera, bensì si limitano a mettere in contatto scommettitore e bookmaker, che si riserva il potere discrezionale di accettare o meno la socmmessa. Allorquando la SKS365 avrà a breve sottoscritto la concessione, non sfugge come la prospettata applicazione dell’art 88 Tulps sia incompatibile con i principi comunitari nella misura in cui porta a ulteriore e ingiustificata conseguenze le limitazioni al regime concessorio”.

Fondamentale è inoltre il seguente punto delle sentenza rilasciata dal tribunale di Pescara, di monito a quanti ancora mettono o metteranno in dubbio l’operato dei ctd collegati a SKS365.

Alla luce di quanto sopra vi sono fondate ragioni per ritenere che non integri il fumus del delitto di cui all’art 4 co. 4bis legge 401/89, l’attività di un operatore italiano che raccolga scommesse per conto di un allibratore estero, regolarmente munito di concessione, previa presentazione di regolare istanza di rilascio dell’autorizzazione di polizia ai sensi dell’art 88 tulps”.

SKS365 si congratula infine con i suoi avvocati per il lavoro svolto e in particolare con l’Avv. Bracciani per i successi di cui sopra e con l’Avv.ssa Ferrari per il recente e importante rinvio ottenuto in Corte Costituzionale in relazione alla competenza esclusiva del tar lazio in materia di gioco, rimarcando come i nostri avvocati siano soliti lavorare nel riserbo e, a differenza di altri, non si affidino a ridicole campagne mediatiche.

 

Thomas Smallwood (CEO PlanetWin365): “Le tre sentenze vanno verso una direzione chiara, univoca e incontestabile. Ossia che la sentenza Biasci, applicata da questi tribunali, ha riconosciuto l’importaza dei CTD collegati o operatori in possesso dei necessari requisiti comunitari. Provando così quanto sostenuto negli anni da SKS365. Non si può ancora parlare di vittoria, ma sicuramente di svolta utile a differenziare ulteriormente SKS365 dagli altri competitors che hanno deciso di proseguire su strade indubbiamente discutibili e utili solo a cercare finte discriminazioni”.

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