BETPASSION sui CED punta ad una pronuncia della Cassazione, interpretazione della sentenza comunitaria

Dopo l’annullamento di alcuni decreti di sequestro preventivo nei confronti dei propri CED – scrive il Team Legale di BETPASSION – la società maltese punta ad ottenere una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con il ricorso interposto avverso un’ordinanza di riesame emessa in spregio dei principi cristallizzati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza “Biasci” del 12 settembre 2013.

 

BETPASSION non ha chiesto soltanto di sancire solennemente la corretta interpretazione della sentenza comunitaria. Facendo leva sulla medesima ratio che ha fondato il rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del Consiglio di Stato lo scorso 20 agosto 2013, è stato censurato un altro profilo di illegittimità del bando di gara indetto da AAMS nel 2012 che dovrebbe indurre gli Ermellini ad adire nuovamente il Giudice comunitario.

A determinare un indebito ulteriore vantaggio a favore di competitor già presenti nel mercato in virtù di procedure svoltesi in violazione del diritto europeo, come sancito nelle decisioni “Placanica” e “Costa-Cifone”, vi è infatti il requisito di un fatturato minimo imposto ai bookmaker nei due anni precedenti alla domanda di partecipazione alla gara.

Trattasi di una distinzione non solo pregiudizievole per le società di nuova costituzione o di minore capacità economica ma anche irragionevole, non potendo essere preordinata al conseguimento dell’asserito scopo di impedire l’accesso di organizzazioni criminali nella filiera del gioco.

Il dipartimento legale di BETPASSION ha inoltre individuato nell’ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 settembre 2013, “Biasci”, una ricaduta operativa per tutti gli operatori di gioco comunitari.

La CGUE ha emesso la sentenza “Biasci” per rispondere a due quesiti sollevati dal TAR Toscana aventi ad oggetto:

1) l’inapplicabilità nel diritto italiano del mutuo riconoscimento delle licenze in materia di giochi d’azzardo;

2) la compatibilità con il diritto dell’Unione della procedura di autorizzazione di polizia prevista dall’articolo 88 T.U.L.P.S.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea lo Stato italiano è legittimato ad imporre alle società straniere, interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo attraverso il contatto diretto bookmaker – giocatore, l’obbligo di ottenere in Italia un’autorizzazione di polizia in aggiunta a una concessione rilasciata dall’AAMS, ancorché siano già in possesso di paritetica concessione rilasciata da altro Stato membro UE.

Tuttavia la CGUE ha opportunamente precisato, in ragione dell’interdipendenza tra autorizzazione di polizia – concessione AAMS, che “La mancanza di autorizzazione di polizia non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione” (v. par. 28, sentenza CGUE del 12.9.2013 “Biasci”), confermando inequivocabilmente l’approdo già raggiunto con le precedenti sentenze “Placanica” e “Costa-Cifone”.

Quanto al secondo quesito sottopostole la CGUE ha affermato solennemente che “gli articoli 43 CE e 49 CE ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio” (v. par. 37, sentenza CGUE del 12.9.2013 “Biasci”).

Le risposte alle due pregiudiziali devono leggersi unitariamente per essere ben comprese, tenendo presente che la giurisprudenza comunitaria è ormai granitica nell’osservare che i diritti fondamentali sanciti nel Trattato Istitutivo della Comunità Europea possono essere compressi dagli Stati membri solo per questioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica laddove siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale.

La chiave di lettura della sentenza “Biasci”, dunque, poggia sulla considerazione che la CGUE, chiamata a rispondere sulla legittimità della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., abbia considerato entrambe le possibili modalità operative di un bookmaker straniero in Italia.

Sia la modalità direttabookmaker – giocatore, che si ha quanto l’operatore straniero, già titolare di concessione rilasciata da altro Stato membro, è sprovvisto di intermediario ubicato sul territorio italiano ed offre i suoi servizi direttamente al giocatore: in tal caso è noto che il bookmaker straniero dovrà dotarsi tanto di concessione italiana AAMS quanto di autorizzazione di polizia ex art. art. 88 T.U.L.P.S.

Sia la modalità indiretta o transfrontalierabookmaker – intermediario CED – giocatore, che si ha quando l’operatore di gioco straniero, già titolare di concessione rilasciata da altro Stato membro offre i propri servizi online mediante l’intermediazione di CED ubicati fisicamente nello Stato del giocatore italiano: in tal caso la CGUE osserva che avviene un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari (CED) dell’impresa presenti sul territorio.

In altri termini in caso di attività transfrontaliera, essendo possibile ai sensi degli artt. 11 e 88 T.U.L.P.S. un controllo fisico per finalità di pubblica sicurezza degli intermediari presenti sul territorio (i titolari dei CED) non è necessaria una seconda concessione italiana AAMS in capo al bookmaker straniero in quanto l’“obiettivo mirante a evitare che questi operatori siano implicati in attività criminali o fraudolente” (v. par. 26, sentenza CGUE del 12.9.2013 “Biasci”) viene soddisfatto imponendo appunto all’intermediario italiano di ottenere la licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., previa verifica dei necessari requisiti di moralità e incensuratezza.

Diversamente opinando gli Stati membri, impedendo qualsiasi attività transfrontaliera sul proprio territorio, sarebbero legittimati a limitare il mercato nazionale del gioco per la tutela di interessi commerciali di altri operatori o per ragioni di natura economica non giustificate, come già stabilito pacificamente in ambito comunitario. È evidente che tale conclusione è incompatibile con i principi di diritto europeo generalmente accettati.

La conclusione è che la CGUE, con la sentenza “Biasci”, abbia sancito un principio di carattere generale e direttamente applicabile, a tenore del quale se il richiedente, Centro Elaborazione Dati intermediario, è dotato dei requisiti di incensuratezza e moralità prescritti l’autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. debba essere rilasciata, non potendo assurgere a causa ostativa la mancanza di concessione italiana in capo al convenzionato bookmaker straniero che si limiti a svolgere attività di tipo transfrontaliero attraverso intermediari presenti sul territorio che, devesi ribadire, possono soggiacere a controllo fisico per finalità di pubblica sicurezza.

Il dipartimento legale di BETPASSION, infine, sta valutando attentamente le implicazioni che la sentenza “Biasci” riverbera sul fenomeno dell’oscuramento dei siti internet disposto da AAMS perché è chiaro che tale condotta, come sopra detto, potrebbe costituire violazione del diritto comunitario, essendo idonea ad impedire qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco.

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